Alcuni mesi fa io e il Dr. Fabrizio de Stefani abbiamo trattato un tema, dibattuto ed oggetto di diversità di vedute da parte degli addetti ai lavori, pubblicando un elaborato dal titolo “La comunicazione delle non conformità in materia di sicurezza alimentare da parte del Laboratorio di analisi. DOVE NON SI OSA?”, per la cui lettura si rimanda al seguente link:

La comunicazione delle non conformità in materia di sicurezza alimentare da parte del Laboratorio di analisi. Dove non si OSA?

In sostanza, la quaestio iuris considerata, connotata di evidenti risvolti pratici ed operativi, riguardava la sussistenza o meno dell’obbligo, in capo ai laboratori di analisi accreditati iscritti in un elenco regionale, di denunziare all’Autorità pubblica competente (AC) l’eventuale esito non conforme delle analisi in autocontrollo dagli stessi espletate su incarico e per conto dell’operatore del settore alimentare (OSA), quando quest’ultimo non vi provveda spontaneamente.

Partendo da argomentazioni attinenti alla qualificazione giuridica dei laboratori di analisi accreditati e passando per l’invocazione di principi cardine del nostro ordinamento giuridico, quali il principio di legalità dell’azione amministrativa ed il principio di determinatezza nel settore amministrativo, la nostra conclusione è stata nel senso di escludere, salvo un caso specificamente previsto ex lege, un tale obbligo generale in capo al responsabile di un laboratorio esterno accreditato, sussistente, invece, solo in capo all’OSA.

In particolare, così come la responsabilità che le analisi eseguite per l’autocontrollo siano espletate da laboratori iscritti nel registro regionale è dell’OSA, anche l’eventuale mancata comunicazione all’AC ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 190/2006 ricade sull’OSA e non, nel caso qui considerato, anche sul laboratorio di analisi che parimenti non lo facesse a fronte dell’inerzia dell’OSA medesimo.

Ebbene, ad identiche conclusioni è sceso il Ministero della Salute, il quale, investito della medesima questione, con la propria Nota DGSAF n. 20704 di ieri 29 luglio 2019, ha così concluso:

“Pertanto per l’eventuale omessa comunicazione alle AC non può essere esercitata, in nessun caso, alcuna attività supplente da parte dei responsabili dei laboratori circa gli esiti sfavorevoli di una analisi: tale compito spetta inderogabilmente all’OSA. Infatti, trattandosi di attività oggetto di un contratto tra OSA e laboratorio la proprietà dei dati relativi ai risultati analitici è dell’OSA committente, qual quale fanno capo le responsabilità di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di esito non conforme e di comunicazione alle AC”.

Nota DGSAF n. 20704 del 29.7.2019