AGGIORNAMENTI SULL’ESITO DELLA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE DELLA LEGGE 172/2023

avv. Valeria Pullini

 

Recentemente è stato trattato il tema del “meat sounding”, il cui divieto è stato introdotto in sede nazionale dalla Legge n. 172/2023.

Unitamente al divieto di utilizzare espressioni che richiamino la carne per prodotti alimentari costituiti interamente da proteine vegetali, la detta legge aveva introdotto – come noto – anche il divieto della produzione e vendita della cd. carne coltivata in laboratorio.

Il testo della legge era stato notificato alla Commissione europea dopo o contestualmente alla sua promulgazione e pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenute il 1° dicembre 2023, in contrasto con quanto prevede la procedura europea Tris (Technical Regulation Information System), in base alla quale vi è l’obbligo per ciascuno Stato membro dell’Ue:

– di notificare la bozza di legge, non un testo già approvato in sede nazionale, trattandosi di un intervento normativo che, per le previsioni in esso contenute, è idoneo a creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato Ue;

– nonché di attendere la fine dello standstill period di 3 mesi, durante il quale la Commissione europea e gli altri Stati membri possono inviare al Paese notificante un’opinione dettagliata oppure singole osservazioni,

In tale lasso di tempo la legge non può essere adottata e, se ciò avviene, è possibile chiedere che essa sia dichiarata inapplicabile tramite ricorso ai tribunali nazionali.

Ebbene, considerato quanto sopra, la Commissione europea, ricevuta la notifica di un testo già approvato e pubblicato in sede nazionale, ha provveduto alla chiusura anticipata della procedura di notifica, informando che la notifica in oggetto è stata archiviata il 29 gennaio 2024 per i motivi seguenti (con evidenziazione qui aggiunta):

Il testo è stato adottato dallo Stato membro prima della fine del periodo di sospensione di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/1535. La Commissione invita pertanto lo Stato membro in questione a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. In questa fase non vi sono ulteriori osservazioni della Commissione”.

Con tale archiviazione, pertanto, le disposizioni tecniche contenute nel testo della legge n. 172/2023 risultano, allo stato, del tutto inapplicabili.

A tale proposito, chiarissima è la “giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia”, citata dalla Commissione nella predetta comunicazione.

Ex multis, si ricordano di seguito, per estratto, i più significativi interventi della Corte sul punto:

Sentenza del 16 luglio 2015, UNIC e Uni.co.pel, causa C-95/14, EU:C:2015:492, punti 29-30:

Una regola tecnica non può essere applicata quando essa non è stata notificata conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 (direttiva abrogata e sostituita dalla summenzionata direttiva 1535/2015/UE) oppure quando, pur essendo stata notificata, essa è stata approvata e posta in esecuzione prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

– La violazione di detto termine costituisce un vizio sostanziale di procedura tale da comportare l’inapplicabilità della regola tecnica in questione e la sua inopponibilità ai soggetti dell’ordinamento.

Sentenza del 2 febbraio 2016, Ince, causa C-336/14, EU:C:2016:72, punti 67-68:

– Una violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle regole tecniche in questione e determina l’inapplicabilità di queste ultime, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli nell’ambito di un procedimento penale.

Ordinanza del 21 aprile 2016, Beca Engineering, causa C-285/15, EU:C:2016:295, punto 37:

– L’inadempimento dell’obbligo di notifica delle regole tecniche da parte degli Stati membri alla Commissione, previsto all’articolo 8 della direttiva 98/34, comporta l’inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli e questi ultimi possono avvalersi dell’articolo 8 della direttiva 98/34 dinanzi al giudice nazionale. Compete al giudice nazionale la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva.

Ora, la Commissione europea non è dotata di potere d’intervento formale sulla legge nazionale né può imporre allo Stato membro che l’ha adottata di abrogarla, dovendo ciò essere di iniziativa del legislatore dello Stato che l’ha adottata, proprio in considerazione degli esiti della notifica e per evitare – se possibile – una procedura d’infrazione.

Ma evidentemente, nel nostro caso, non sarà così.

Infatti, dalla politica italiana il messaggio diffuso è il seguente:

“(…)  La chiusura (della procedura di notifica) comporta che sia stata definitivamente accertata, da parte della Commissione europea, la compatibilità della legge con i principi del diritto della UE in tema di mercato interno. Diversamente, la Commissione avrebbe proceduto con un parere circostanziato, a prescindere dalle modalità di notifica. Non ci sarà pertanto nessuna procedura di infrazione, né richiesta all’Italia di abrogare la legge. La Commissione chiede solo di essere informata sull’applicazione della legge da parte dei giudici nazionali. Come per tutti i provvedimenti che entrano in vigore in Italia, spetta ai giudici nazionali, in sede di applicazione, l’ulteriore vaglio di compatibilità con il diritto unionale” (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/SU_/carne_coltivata_commissione_ue?fbclid=IwAR1nuTzFwKMpD2MdvilSU2NxEnxHKNsDA0lmRGXHe-gJKP_76nWgoaeA5FQ)

Si tratta di un comunicato – per usare un eufemismo – tutto fuorché chiaro, perché lascia intendere che la legge sia valida ed idonea ad esplicare efficacemente i propri effetti, solo demandando ai giudici nazionali il compito di valutarne la conformità al diritto dell’Ue, così potendo essi ritenerne la compatibilità secondo il proprio apprezzamento.

In realtà, le disposizioni contenute nella Legge n. 172/2023 sono inapplicabili e non opponibili ai privati, con la conseguenza che questi ultimi, nel caso in cui ricevessero una contestazione per violazione delle stesse, potranno avvalersi del vizio procedurale – la mancata notifica o una notifica non conforme al dettato della direttiva 1535/2015/UE – per eccepire l’inapplicabilità dei divieti ivi previsti nei loro confronti innanzi ai giudici nazionali, ai quali compete la disapplicazione (lo devono fare, non si tratta di una possibilità) di tale regola tecnica nazionale, notificata violando i dettami della Direttiva (UE) 2015/1535.

Ciò, in mancanza di un’abrogazione formale, che permetterebbe di eliminare il testo della legge dall’ordinamento giuridico ed evitare, così, ai privati l’onere di intraprendere di volta in volta l’iniziativa giudiziaria al fine d chiedere ed ottenere la declaratoria d’inapplicabilità della legge.

 

 

 

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