I controlli ufficiali e l’ampliamento della tutela attraverso il Reg. UE n.625/2017

Avv. Giovanna Soravia

Il Reg.UE n.625/2017[1] si occupa di controlli ufficiali e altre attività ufficiali laddove, secondo le definizioni dell’art.2, per controlli ufficiali si intendono “attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale” mentre per altre attività ufficiali si intendono “attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali”.

La nuova normativa sarà applicabile dal 14 dicembre 2019, tranne gli artt.92- 101 e l’art.163 che sono applicabili dallo scorso 28 aprile 2018, e tranne alcune norme relative ad alcuni settori che saranno applicabili dal 29 aprile 2022.

Si occupa, con conseguente ampio raggio applicativo, anche dei controlli ufficiali relativi alla salute e benessere degli animali, alla sanità delle piante e ai prodotti fitosanitari; riordina e disciplina i controlli ufficiali dettati in materia di alimentazione e prodotti alimentari e mangimi (quindi, di tutti i momenti di controllo della filiera alimentare) ma spingendosi oltre i controlli sulla qualità e sull’igiene e coinvolgendo anche animali, vegetali, ambiente, considerati di per sé e anche indipendentemente dalla loro presenza nella catena alimentare (e quindi, considerati anche oltre la loro incidenza sull’igiene e sicurezza degli alimenti).

Si può quindi affermare che il sistema europeo dei controlli ufficiali nel settore agro-alimentare oggi può vantare, grazie al Regolamento in esame, una normativa unitaria che nell’intento di semplificazione e riorganizzazione sistematica seguito dal legislatore europeo raccoglie in un solo corpo le varie disposizioni che regolano i controlli lungo le fasi della filiera alimentare, e non solo.

L’ampiezza di tale estensione e la valorizzazione e tutela di animali e piante in quanto tali viene espressamente enunciata già nei Considerando.

Vediamo, ad esempio, che il n.5 ricorda come “La legislazione dell’Unione in materia di salute animale ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di salute umana e animale nell’Unione, lo sviluppo razionale dell’agricoltura e dell’acquacoltura, e l’incremento della produttività..” e il n.7 riporta “…la legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili”; ed ancora il n.8 “La legislazione dell’Unione in materia di sanità delle piante disciplina l’immissione, l’insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante che non sono presenti nell’Unione o che sono presenti in misura modesta. Essa persegue l’obiettivo di proteggere la sanità delle colture, degli spazi verdi pubblici e privati, nonché delle foreste dell’Unione, salvaguardando al contempo la biodiversità e l’ambiente, e di assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante” e il n.9 “La legislazione dell’Unione in materia di prodotti fitosanitari disciplina l’autorizzazione, l’immissione in commercio, l’impiego e il controllo dei prodotti fitosanitari e delle sostanze attive, degli antidoti agronomici, dei sinergizzanti, dei coformulanti e dei coadiuvanti che essi possono contenere o di cui possono essere costituiti. Dette norme intendono assicurare un elevato livello di protezione sia della salute umana e animale che dell’ambiente attraverso la valutazione dei rischi posti dai prodotti fitosanitari, migliorando al contempo il funzionamento del mercato dell’Unione mediante l’armonizzazione delle norme relative alla loro immissione in commercio e migliorando al contempo la produzione agricola”.

La conseguenza di tale apertura è anche l’ampliamento dei concetti di pericolo e di rischio rispetto alla definizione e al significato dato dal Reg. CE n.178/2002, ove sono riferiti esclusivamente alla salute umana, la cui tutela è il principale obiettivo dichiarato dalla norma stessa[2], che nel Regolamento sui controlli ufficiali sono considerati in relazione ai potenziali effetti nocivi “sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente”[3].

Inoltre, analoga estensione ricade anche sulla definizione e significato di operatore, che non potrà più essere solo quello proprio del settore alimentare come individuato dal Reg. CE n.178/2002[4] ma coerentemente con quanto visto poco sopra diventa “qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2” che elenca i settori sui quali vanno effettuati i controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa stessa.

Il Reg. UE n.625/2017 presta dunque attenzione anche ad altri aspetti della realtà agro-alimentare, andando oltre i confini impresa del settore alimentare-prodotti alimentari-consumatore di alimenti, superando la sola prospettiva di tutela della salute umana.

[1] Regolamento UE n.625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

[2] Com’è noto, il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è primariamente finalizzato alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti.

[3] Il Reg. UE n.625/2017 definisce «pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente (art.3, par.1, n.23) e «rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo (art.3, par.1, n.24).

[4] «Operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo” (art.3 Reg. CE n.178/2002).

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