NutrInform Battery: la proposta dell’Italia per le dichiarazioni nutrizionali.

Avv. Giovanna Soravia

 

Il consumatore sceglie gli alimenti che più soddisfano le proprie esigenze e i propri gusti, adeguando preferenze e necessità, soprattutto nei casi di condizioni particolari di salute che impongono alcune rinunce o limitazioni. Ed è soprattutto in questi casi, ad esempio di dieta per il controllo del peso o di attenzione verso specifiche sostanze, che le   informazioni sugli alimenti assumono maggiore importanza laddove forniscono “scientificamente” i dati nutrizionali dell’alimento evidenziando la diversa presenza e quantità di alcune sostanze nutritive.

 

Attraverso la lettura dei dati nutrizionali, il consumatore potrà preferire alcuni alimenti ad esempio poveri di grassi e a basso contenuto di calorie rispetto ad altri eccessivamente grassi o eccessivamente zuccherati, in relazione alla propria costituzione fisica e alla propria situazione personale.

 

Il Reg. UE n.1169/2011, come sappiamo, prevede, contemplandola nell’elenco dell’art.9, par.1, lettera l), la dichiarazione nutrizionale tra le informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore[1], e la disciplina nei successivi artt. 29-35 stabilendone requisiti di contenuto, criteri di calcolo, modalità di presentazione.

 

La disposizione relativa all’obbligo dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale, ricordiamo, è divenuta applicabile solamente dalla data del 13 dicembre 2016, ovvero esattamente due anni dopo l’applicazione delle restanti disposizioni del Regolamento (fatta eccezione per la parte B dell’All. VI su alcuni requisiti specifici della denominazione per le carni macinate, già applicabile dal 1 gennaio 2014).

 

Secondo l’art.30 la dichiarazione nutrizionale, obbligatoria, deve indicare “il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale” ed eventualmente anche la quantità di acidi grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e sali minerali o vitamine (paragrafi 1 e 2); secondo il par.3, nei casi in cui sia presente una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, è possibile ripetere l’indicazione del valore energetico oppure del valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

 

Come devono o possono essere riportate quindi queste informazioni sulle quantità di alcune sostanze nutritive sulle confezioni e sugli imballaggi dei prodotti alimentari?

 

Se l’obiettivo specifico è dare ai consumatori uno strumento davvero utile per condurre la loro scelta verso alimenti di maggior pregio nutrizionale, queste informazioni devono risultare chiare e veritiere, e rispondere innanzitutto al principio generale di lealtà sancito dall’art. 7 del Regolamento ovvero non devono indurre in errore il consumatore.

 

In particolare, poi, se l’auspicio è anche quello di stimolare l’acquisto e il consumo di alimenti “sani”, tali informazioni dovrebbero poter essere veicolate in maniera semplice e consentire un’immediata comprensione, rendendo fruibile a tutti il significato concreto dei dati scientifici e tecnici evidenziati su richiesta della normativa, non sempre accessibili al consumatore medio.

 

Le indicazioni nutrizionali, infatti, devono essere elaborate, espresse e presentate nelle forme e secondo i criteri prescritti dagli artt.32, 33 e 34 del Reg. UE n.1169/2011.

 

Ad esempio, devono essere espresse per 100 g o per 100 ml oppure quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’Allegato XIII, parte B[2] (art.32), e in alcuni casi possono essere espresse per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, quantificando la porzione o l’unità e indicando il numero delle porzioni o delle unità contenute nell’imballaggio (art.33). Inoltre, tali indicazioni devono figurare tutte nello stesso campo visivo, e vanno presentate in formato tabulare se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre (art.34). Ecco perché, con riferimento alla sua rappresentazione grafica, generalmente si parla di “tabella nutrizionale”.

 

Oltre agli obblighi di cui sopra, ai quali l’operatore del settore alimentare deve attenersi al fine di evitare di incorrere in irregolarità e contestazioni, il Regolamento stesso consente forme di etichettatura volontaria e supplementare, elaborate “usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri”.

 

Tali forme aggiuntive di espressione dei dati nutrizionali, che non sostituiscono ma integrano in via facoltativa la tabella nutrizionale, devono rispettare i requisiti dell’art. 35, par.1:

 

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7;

 

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

 

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

 

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

 

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

 

f) sono obiettivi e non discriminatori; e

 

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

 

In alcuni Paesi dell’Unione europea sono diffuse la cosiddetta etichetta a semaforo e la nutri-score ideata da un gruppo di ricercatori francesi ed attualmente utilizzata anche in Belgio, Spagna, Svizzera, Germania e Austria consistente in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al rosso, con gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla E) combinati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi (verdura, fibre, frutta…) e negativi (zuccheri, sale, grassi saturi…). Ne risulta quindi l’immagine di un semaforo che se reca la A e il colore verde indica la via libera verso quell’alimento, considerato nutrizionalmente molto valido, mentre se riporta una diversa lettera e un colore tendente al rosso avverte della scarsa appetibilità a livello di valori nutrizionali per l’eccessiva presenza, ad esempio, di zuccheri.

 

La proposta italiana: il sistema a batteria

 

L’Italia, però, pare non voler accogliere favorevolmente l’idea del semaforo, che sembrerebbe penalizzare i prodotti tipici della dieta mediterranea (gran parte dei prodotti italiani) e da tempo ormai sta lavorando per la realizzazione di una diversa forma di indicazione nutrizionale supplementare che potrebbe meglio valorizzarli.

 

Già nella riunione del 9 novembre 2017 il Tavolo Agroalimentare italiano, istituito presso il Mise e il Mipaaf con il Ministero della Salute e il Ministero degli affari esteri, aveva rilevato la necessità di ideare una proposta italiana di indicazione nutrizionale volontaria supplementare, organizzando a tale scopo un gruppo di lavoro specifico che ha coinvolto rappresentanze ministeriali e associazioni della filiera agroalimentare, attraverso una fase di sperimentazione conclusa a novembre 2019 e riuscendo infine a proporre un sistema chiamato “NutrInform Battery” costituito da un logo raffigurante una batteria elettrica.

 

Infatti, lo stesso art.35 al par.2 prevede la possibilità per gli Stati membri di “raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1 e così l’Italia a fine gennaio scorso ha notificato alla Commissione UE uno schema di decreto interministeriale (elaborato di concerto tra Ministero della Salute, Mise e Mipaaf) presentando il progetto di un logo nutrizionale facoltativo e complementare in applicazione dell’art. 35, Reg. UE n.1169/2011[3].

 

 

Sarebbero esclusi dal campo di applicazione del NutrInform Battery gli alimenti confezionati in imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25cm2 e i prodotti DOP, IGP e STG in quanto già dotati di proprie peculiarità anche a livello di presenza di determinati ingredienti e volendo evitare il rischio che l’aggiunta di questo ulteriore elemento ne possa impedire il riconoscimento del segno distintivo di qualità.

 

Un fac simile del logo proposto dall’Italia è contenuto nell’Allegato A del decreto stesso, e risulta rappresentato da una sequenza di batterie, una per ciascun valore nutritivo e una per il valore energetico, ciascuna delle quali indica la percentuale di carica (quindi, il livello di presenza  dell’elemento nutrizionale) che viene anche indicato in peso nelle rispettive colonnine adiacenti. Il tutto è corredato dalla specificazione del peso di ciascuna porzione di alimento.

 

Il decreto prevede anche una sorta di monitoraggio secondo cui gli operatori che intendono fare uso del logo a batteria devono informare il Ministero della Salute (DGISAN), secondo modalità che verranno comunicate successivamente.

 

La percentuale di riempimento della batteria dovrebbe informare visivamente il consumatore, d’impatto e non solo mediante la lettura dei dati numerici nella tabella nutrizionale, sul livello raggiunto dai singoli nutrienti e sulle calorie in relazione alle quantità giornaliere di riferimento, e accompagnarlo così verso una scelta di acquisto e di assunzione consapevole e rispettosa di una dieta equilibrata.

 

Attendiamo pertanto a giorni l’esito della proposta notificata alla Commissione, auspicando che laddove il logo nutrizionale NutrInform Battery dovesse essere accolto e largamente utilizzato, andando a riempire ulteriormente gli spazi di etichette e confezioni sempre più soffocati, riesca a dimostrare davvero la propria utilità nella spinta verso consumi alimentari di qualità (intesa come preferenza verso alimenti con valori nutrizionali considerati positivi) e per la riduzione di obesità e malattie cardiocircolatorie.

 



[1] Art.9 Elenco delle indicazioni obbligatorie “…sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale”.

[2] Nel documento richiamato, allegato al Regolamento stesso, sono indicati i consumi giornalieri medi di riferimento di elementi energetici e di determinati elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai sali minerali per un adulto, fissati in 2000 kcal, 70 g di grassi, 20 g di acidi grassi saturi, 260 g di carboidrati, 90 g di zuccheri, 50 g di proteine e 6 g di sale.

[3] Si tratta della notifica n.2020/31/I – C60A del 27 gennaio 2020.

 

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