E SE AD ESSERE INDICATA FOSSE L’ORIGINE DEL SOLO INGREDIENTE E NON ANCHE QUELLA DELL’ALIMENTO? UN CASO PRATICO.

avv. Valeria Pullini

 

Il caso è il seguente:
prodotto dolciario sulla cui confezione sono evidenziati due ingredienti caratterizzanti.
Il primo ingrediente caratterizzante è un ingrediente semplice, mentre il secondo è un ingrediente composto.
L’ingrediente semplice ha una determinata origine e tale origine vorrebbe essere indicata sulla confezione del prodotto, enfatizzandola sul fronte pack a mezzo di apposito claim. Lo stesso valga per l’ingrediente composto.
L’OSA si pone due ordini di dubbi:

1) se tale indicazione possa integrare una violazione del Reg. (UE) n. 775/2018 che, come sappiamo, è il regolamento di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in tema di indicazione di origine dell’ingrediente primario;

2) essendo due gli ingredienti caratterizzanti evidenziati, se anche l’ingrediente composto, così come quello semplice, possa essere parimenti qualificato come ingrediente primario (in base al criterio qualitativo) e se l’informazione di origine che ne venga eventualmente data debba riguardare l’ingrediente stesso oppure uno dei suoi componenti (ossia, l’ingrediente primario dell’ingrediente composto primario).

1. LA NON APPLICABILITÀ, AL CASO SPECIFICO, DEL REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2018
Riguardo al primo punto, il Reg. di esecuzione (UE) n. 775/2018 e, quindi, l’obbligo scaturente dall’art. 26, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011, è applicabile nell’ipotesi in cui sia riportata l’indicazione di origine del prodotto alimentare finito e tale origine sia diversa da quella del relativo ingrediente primario (o ingredienti primari, qualora ve ne fosse più d’uno; circostanza che, come ormai noto, è possibile alla luce della definizione di “ingrediente primario” fornita dal Reg. UE n. 1169/2011).

Non nel caso in cui sia riportato un riferimento all’origine di uno o più dei suoi ingredienti, ma non anche l’origine del prodotto.

Tuttavia, la questione deve essere letta alla luce dei principi generali della legislazione trasversale in materia di informazioni al consumatore e, in particolare per quanto qui interessa, del principio relativo alle pratiche leali d’informazione di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011, il quale fa divieto di induzione in errore del consumatore circa le caratteristiche dell’alimento, compresa la sua origine o provenienza.

Non si esclude la disciplina del codice del consumo e delle relative leggi complementari, in materia di pubblicità (ingannevole) e pratiche commerciali (scorrette).

Ciò significa, sia in generale sia nel caso specifico, che – nel complesso – la presentazione dell’alimento e/o dei suoi componenti non deve risolversi in un escamotage per fare intendere altro: dico una parte per il tutto, ossia induco a ritenere, attraverso l’informazione sull’origine degli ingredienti qualificati, che l’intero prodotto abbia tale origine (quando in realtà non ce l’ha).

Considerato che, nel caso in esame, si tratta di un prodotto dolciario dove i due ingredienti sono idonei a caratterizzare l’alimento (ciò avendolo determinato l’OSA stesso attraverso la relativa evidenziazione in etichettatura), l’enfasi riguardante l’origine di tali ingredienti, anche riportata sulla parte frontale della confezione dell’alimento, potrebbe essere decettiva nel senso predetto (e sempre che nel caso specifico l’alimento finito non abbia la stessa origine).

Pertanto, il problema, in questo caso, è dato dalla circostanza per cui, attraverso la formulazione di claims anche d’immediato impatto visivo sull’origine degli ingredienti, il consumatore possa essere indotto a capire altro, ossia che il dolce nel suo complesso abbia tale medesima origine[1].

Problema che potrebbe essere ovviato qualora l’indicazione di origine dell’ingrediente o degli ingredienti fosse indicata in modo da essere chiaramente riferita al/i solo/i ingrediente/i ed in tal senso immediatamente comprensibile per il consumatore, oppure riportata, senza alcuna enfasi e/o diversità di carattere, nel solo elenco degli ingredienti, di seguito alla loro menzione (occorrerebbe, tuttavia, verificare se una tale informazione commerciale sia dotata di un qualche significato di tipo qualitativo in ordine agli ingredienti medesimi).

 

2. L’USO DI SIMBOLI O DI ALTRI INDICATORI DI ORIGINE POTREBBE RIBALTARE LA SITUAZIONE
Riguardo al secondo punto, la questione si complica in quanto l’origine dell’ingrediente composto (intesa come origine doganale, ossia il luogo di ultima trasformazione sostanziale economicamente giustificata, secondo le norme del codice doganale dell’Unione, cui il Reg. UE n. 1169/2011 fa riferimento ai fini dell’individuazione dell’origine) è diversa da quella del suo componente primario (materia prima) e all’evidenziazione di tale ingrediente composto vorrebbe essere affiancato il simbolo della bandiera del relativo Paese di produzione.

Anzitutto, come sopra detto, il problema dell’individuazione dell’ingrediente primario e della determinazione della relativa origine si pone, alla luce del regolamento esecutivo n. 775/2018, quando l’origine dell’alimento sia indicata ed essa non coincida con quella del/i relativo/i ingrediente/i primario/i.

Pertanto, in questo caso, non essendo stata riportata l’origine dell’alimento finito, tale questione appare un falso problema.
Dico “appare” in quanto, volendo tuttavia fornire un’indicazione di origine per tale ingrediente a prescindere dalla menzione dell’origine dell’alimento e volendo, quindi, capire quale sia il livello d’informazione conforme alla normativa vigente, oltre che più utile per il consumatore, dovrà tenersi conto, in primo luogo, del ridetto principio di lealtà nelle pratiche d’informazione di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011.

Alla luce di questo, il simbolo di una bandiera non dovrebbe essere utilizzato sulla confezione del prodotto finito per comunicare l’origine di uno o più dei propri ingredienti, quando l’alimento sia stato prodotto altrove.
In linea generale e come anche chiarito dalla Commissione, nella percezione dei consumatori, le bandiere e/o le cartine geografiche costituiscono i riferimenti maggiormente attinenti all’etichettatura dell’origine dell’alimento (non di uno o più dei suoi ingredienti, quando l’origine dell’alimento non coincida con quella emergente dalla bandiera, pena la violazione del predetto art. 7).
Pertanto, in linea di principio le bandiere e/o le cartine geografiche chiaramente visibili, riferite a uno specifico territorio geografico, dovrebbero essere considerate un’indicazione dell’origine del prodotto alimentare finito e determinare di conseguenza l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, Reg. 1169/2011 (v. linee guida della Commissione in GUUE del 31.1.2020 – Comunicazione 2020/C 32/01).
Se, nondimeno, il dolce quale prodotto finito avesse la medesima origine rilevabile dalla bandiera (in quanto ivi prodotto), allora sarebbe possibile riportare tale bandiera, la quale però, come detto, assumerà il significato di “made in” riferito al prodotto, non ad uno o più dei suoi componenti, e come tale dovrà anche essere riportata in etichetta.

In tal caso, la questione di partenza si tramuterebbe nell’ipotesi “scolastica” prevista dall’art. 26, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (e così del relativo regolamento esecutivo n. 775/2018), ove ad essere indicata sarebbe primariamente l’origine dell’alimento; ne discende che occorrerà, a quel punto, individuare l’ingrediente primario al fine di verificarne l’eventuale diversa origine da indicare (poiché in tal caso scatterebbe l’obbligo di indicarla in virtù del predetto art. 26, paragrafo 3).

Ciò varrà, allora, per entrambi gli ingredienti caratterizzanti evidenziati, sia quello semplice che quello composto, in quanto entrambi – verosimilmente – ingredienti primari secondo il criterio qualitativo.

Da qui, occorrerà porsi il problema (ancorché eccedente il dato normativo e, quindi, ultroneo rispetto al principio di legalità) che l’origine dell’ingrediente composto primario – intesa come luogo di ultima lavorazione sostanziale (in ipotesi, coincidente con il luogo di produzione/ultima lavorazione sostanziale dell’alimento finito) – potrebbe non costituire un dato di particolare rilevanza per il consumatore, mentre potrebbe essere un’informazione più rilevante il luogo di origine (diverso dal primo) del suo componente primario/materia prima (c.d. ingrediente primario dell’ingrediente composto primario), ciò dipendendo, tra gli altri parametri (indicati, a torto o a ragione, nelle linee guida della Commissione), anche dal tipo di informazione offerta dall’OSA al consumatore con l’evidenziazione in etichettatura degli ingredienti caratterizzanti qualificati.
Ad esito di tali determinazioni, si deciderà se il caso integri o meno un’ipotesi prevista dal regolamento di esecuzione n. 775/2018 e se ciò valga per entrambi gli ingredienti primari o per uno solo di essi.

 

[1] Sul punto, un significativo precedente per una questione simile, ancorché avente diverso oggetto, è costituito dalla pronuncia dell’AGCM del febbraio 2007 (provvedimento n.16557) in merito, tra l’altro, alla presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario relativo allo “yogurt Granarolo Alta Qualità”: L’indicazione “Alta Qualità“, utilizzata nella confezione dello Yogurt, sarebbe idonea ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del prodotto con riferimento alla qualità e alle proprietà possedute dallo stesso in quanto, sebbene realmente ottenuto con latte di alta qualità, al termine del processo produttivo (…), lo yogurt avrebbe caratteristiche analitiche tali da non riscontrare nel prodotto finito le caratteristiche proprie del latte di alta qualità, con la conseguenza di essere identico ad altri simili prodotti ottenuti con latte comune.

Sempre sul medesimo tema, con una precedente pronuncia (n. 54/06 del 5 maggio 2006), il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria aveva ritenuto l’ingannevolezza anche del messaggio, nel frattempo modificato, “prodotto con latte fresco pastorizzato di alta qualità”, per i seguenti motivi: “(…) il cuore del problema sta nella capacità o meno della nuova grafica di trasmettere il concetto che si stia parlando di una materia prima e non del prodotto finale, differenziandosi in questo dalla versione precedente.
Se la frase “prodotto con latte pastorizzato di Alta Qualità” è dal punto di vista puramente verbale in grado di trasmettere il concetto corretto, una volta che questa frase viene tradotta in  espressione grafica la questione cambia.
Infatti:
– la differenza di carattere (tipografico quello della prima parte della frase, fantasia – per usare la classificazione Novarese – con tutte le caratteristiche della scrittura manuale la seconda)
– la profonda sproporzione fra il corpo della prima parte della frase e la dimensione della seconda (con un rapporto di 1 a 6)
– la curvatura della prima parte della frase che la rende più simile a una cornice grafica che ad una dichiarazione informativa
– la qualità di marchio (con una sua notorietà e memorabilità presso il pubblico) dell’espressione “Alta Qualità” che la fa vivere di vita autonoma e spezza la continuità della lettura
sono tutti elementi che rendono difficile la decodifica corretta del messaggio da parte del pubblico.
(…) Nella facciata, tenendo anche conto del ben noto fenomeno per cui si legge prima ciò che ha dimensioni sensibilmente maggiori, sembra evidente che il protagonista della parte verbale sia proprio l’espressione “Alta Qualità” e che quindi essa possa – ad una lettura non analitica, quale è quella del consumatore nel supermercato – essere facilmente attribuita al prodotto ossia allo yogurt”.

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