GLI ALLERGENI IN ETICHETTA Come, quando, perché

Avv. Valeria Pullini

L’obiettivo fondamentale del regolamento (UE) n. 1169/2011 ha ad oggetto, oltre agli interessi generali del mercato interno (che si esplicano nella libera circolazione delle merci e nello svolgimento di pratiche commerciali leali), anche ed in particolare le regole volte a creare, a beneficio del consumatore, le condizioni per poter operare scelte adeguate e consapevoli nel proprio interesse non solo economico, ma anche sanitario, ambientale, sociale, etico .
Il predetto regolamento esordisce, al 1° “considerando”, con il riferimento all’art. 169 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che si preoccupa di “assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori”.
Viene, così, riproposto e sigillato il principio della libera circolazione di alimenti sicuri e sani (2° “considerando”) nella disciplina trasversale in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Al 9° “considerando” è specificamente previsto che “il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile”.
Altro fattore dominante dell’intera disciplina normativa introdotta dal regolamento è il principio del leale esercizio del commercio, anche e soprattutto a tutela del consumatore.
Tale principio era già stato fatto proprio, in primo luogo, dal regolamento (CE) n. 178/2002 il quale, nello stabilire i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, si prefigge di consentire ai consumatori scelte consapevoli, in funzione della più ampia tutela della loro salute, anche a mezzo della prevenzione di pratiche commerciali idonee ad indurre in errore.
In particolare, il regolamento da ultimo citato stabilisce che:
“Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
a) le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti” .

1. LA COMUNICAZIONE IN TEMA DI ALLERGENI
1.1. GLI ALIMENTI PREIMBALLATI E NON PREIMBALLATI
La premessa proposta si ritiene necessaria al fine di adeguatamente inquadrare il tema della comunicazione al consumatore degli allergeni presenti nel prodotto alimentare, data la delicatezza di tali informazioni le quali, più di altre parimenti obbligatorie ex lege, hanno particolare rilevanza nel determinare le scelte di carattere sanitario di specifiche fasce di consumatori affetti, a seconda dei casi, da problematiche del sistema immunitario ovvero metabolico.
Si parla, quindi, di “allergeni” in senso ampio, volendo in tale categoria annoverare non solo sostanze o prodotti che provocano un reazione immunitaria dell’organismo (allergie), ma anche quelli che provocano intolleranze, a loro volta manifestantisi in una reazione indesiderata dell’organismo oppure in disturbi dell’apparato digerente.
Considerata la gravità del tema, tali indicazioni sono oggetto di informazione obbligatoria al consumatore,
In particolare, l’art. 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011 , dedicato alle indicazioni obbligatorie da fornire sugli alimenti, stabilisce che:
“(…) sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
(…)
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (riportante l’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.
(…)”.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede, altresì, determinate modalità di indicazione degli allergeni, le quali devono essere conformi a specifici requisiti .
In primis, gli allergeni devono essere sempre dichiarati, sia per gli alimenti preimballati che per gli alimenti non preimballati , anche nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la loro presenza nell’alimento sia veicolata da altri costituenti dell’alimento stesso, per i quali non sia richiesta la menzione nell’elenco degli ingredienti: parliamo dei cd. carry over, ossia additivi ed enzimi alimentari la cui presenza nell’alimento è dovuta al solo fatto che essi erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento e che non svolgono in qusto alcuna funzione attiva o tecnologica, e parliamo anche dei coadiuvanti tecnologici i quali, unitamente ai primi, sono costituenti la cui menzione nell’elenco degli ingredienti non è normalmente richiesta,
nonché
b) nel caso in cui non vi sia un elenco degli ingredienti: in tal caso, le indicazioni sulla presenza di allergeni includono il termine «contiene», seguito dalla denominazione dell’allergene.

Si può affermare, pertanto, che l’indicazione degli allergeni costituisce l’eccezione dell’eccezione, in quanto tali sostanze vanno obbligatoriamente indicate, sempre, anche nei casi in cui il legislatore prevede, per determinati ingredienti e/o costituenti di un alimento, esenzioni dall’obbligo della relativa menzione.
Proseguendo nella disamina relativa ai requisiti da rispettare nell’informazione al consumatore sulla presenza di allergeni nell’alimento, nell’elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare (di seguito anche “o.s.a.”) devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto che provoca allergie o intolleranze e lo faranno a mezzo di una tipologia di carattere nettamente distinta – per dimensione o stile o colore – dalla quella utilizzata per gli altri ingredienti non allergenici.
Solo nei casi in cui la denominazione dell’alimento faccia chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (ad esempio perché trattasi di prodotto alimentare costituito di un solo ingrediente annoverato nell’elenco degli allergeni – e.g. una confezione di latte, un barattolo di senape, ecc.), le indicazioni suddette e le relative modalità d’indicazione non sono richieste (art. 21, parag. 1, comma 4). E ciò, per l’evidente ragione che il consumatore è posto nella condizione di conoscere di primo impatto la composizione dell’alimento che gli viene offerto.
La legge stabilisce, inoltre, che quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto allergenico (e.g. contemporanea presenza in un prodotto alimentare dell’ingrediente uova e di diverse altre sostanze provenienti da uova), ciò è precisato (ossia, indicato ed evidenziato) nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.
Tutto quanto sinora esposto è valevole per qualsivoglia cessione – anche a titolo gratuito – di prodotti alimentari, con ciò intendendo il trasferimento di alimenti sia nell’ambito dei rapporti B2C (dall’o.s.a. al consumatore finale, comprese le collettività) sia nell’ambito dei rapporti B2B (rapporti tra o.s.a.), salva, in quest’ultimo caso, la possibilità di riportare tutte le indicazioni obbligatorie, in via alternativa, sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, ovvero sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto, quando siano di accompagnamento dello stesso o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla relativa consegna .
Ora, l’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è riportato all’Allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011.
Elenco che, alla luce del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche, sarà oggetto di riesame e, se necessario, aggiornamenti da parte della Commissione europea.

1.2. L’INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI SUGLI ALIMENTI FORNITI DALLE COLLETTIVITÀ
Particolare rilevanza assumono, poi, le informazioni sugli alimenti fornite al consumatore finale dalle collettività, ossia da ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, secondo la definizione che ne viene data dal regolamento 1169 .
A tale proposito, l’art. 44 del regolamento da ultimo citato è dedicato alle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati, nell’ambito dei quali è possibile annoverare la gran parte degli alimenti offerti al consumatore dalle collettività.
Queste ultime, infatti, sono i luoghi in cui gli alimenti vengono preparati, trasformati, frazionati o tagliati e somministrati al consumatore, ai fini, generalmente, del relativo consumo sul posto.
Ora, il predetto articolo 44 pone quale unico obbligo previsto dal legislatore europeo, la fornitura delle indicazioni relative alla presenza di allergeni, lasciando, ad ogni modo, agli Stati membri, ossia al legislatore nazionale, la possibilità di adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi e la forma di espressione e presentazione con i quali tali indicazioni (ed eventualmente altre, sempre di carattere obbligatorio) debbono essere rese disponibili.


Quindi, con specifico riferimento alle informazioni sugli allergeni in tema di alimenti offerti dalle collettività, il Ministero della Salute italiano è intervenuto nel 2015 con una circolare , prevedendo ed offrendo agli operatori linee orientative sulle relative modalità comunicative.
Vediamole di seguito.

1.2.1 COSA?
In relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste.

1.2.2 DOVE?
Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.
Trattasi, pertanto, di modalità di comunicazione utili, ma non sufficienti.
Secondo il Ministero, l’obbligo di informare sulla presenza di allergeni sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’o.s.a si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura quale: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;
b) nel caso in cui l’o.s.a. riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

1.2.3 COME?
È sempre necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.
Peraltro, la scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale.
L’operatore è libero, poi, di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune.
Qualunque siano le modalità informative scelte dall’o.s.a., va ricordato che il consumatore non dovrà in alcun caso essere posto nella condizione di poter conoscere l’eventuale presenza di allergeni a fronte della sola sua richiesta, senza che vi sia alcunché di scritto.

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