Imballaggi 2

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (M.O.C.A.): LA DISCIPLINA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE – I PARTE

avv. Valeria Pullini

 

Sono definiti M.O.C.A. (o MOCA) tutti gli oggetti e i materiali a contatto e/o destinati a venire a contatto con gli alimenti.

La categoria normativa dei MOCA ricomprende una serie eterogenea di elementi, i quali spaziano dalle macchine per la trasformazione degli alimenti ai contenitori preordinati al loro imballaggio e al successivo trasporto, dagli utensili da cucina (e.g. posate e stoviglie) ai materiali a contatto con l’acqua, ad esclusione degli impianti fissi di approvvigionamento idrico, pubblici o privati.

Tutti questi elementi devono rigorosamente seguire standard ben precisi, volti ad impedire nocumento alla qualità e alla salubrità degli alimenti e, di conseguenza, porre a rischio la salute del consumatore.

E’ compito del legislatore nazionale e in primis dell’Unione europea fissare i requisiti legali di conformità dei MOCA e prevedere sistemi di controllo efficaci, che consentano la libera circolazione di alimenti sani e sicuri.

La disciplina relativa ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti è costituita da più regolamenti che si integrano a vicenda.

I soggetti coinvolti dalla legislazione in tema di MOCA sono molteplici e si collocano lungo tutta la filiera.

Essi sono:

  • produttori,
  • importatori,
  • distributori.

In Italia, il Ministero della Salute ha attuato i primi passi in materia di disciplina igienica della produzione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande con la legge n. 283/1962.

Ad oggi però la principale norma a livello comunitario, che detta i requisiti generali che devono possedere i MOCA, è il Regolamento (CE) 1935/2004.

La principale norma, non l’unica.

 

La disciplina normativa europea generale

La normativa europea generale in materia di MOCA non può, infatti, prescindere dalle norme in materia igienico-sanitaria e della sicurezza degli alimenti e delle bevande.

Perciò, anzitutto si ha riguardo al regolamento (CE)  n. 178/2002, che costituisce la General Food Law; esso pone i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l’EFSA (Autorità europea per la Sicurezza Alimentare).

A seguire, il regolamento (UE) n. 625/2017, che prevede le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali, il quale ha abrogato e sostituito, tra gli altri, la previgente disciplina normativa in tema di controlli ufficiali, costituita dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Il regolamento (UE) n. 625/2017 si prefigge di verificare la conformità nei seguenti settori (ex multis):

– gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di MOCA.

Nel settore dei MOCA, il regolamento (CE) n. 1935/2004 è la norma quadro generale, che riguarda propriamente i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la quale ha abrogato le precedenti direttive n. 80/590/CEE e n. 89/109/CE.

Infine, nell’ambito del presente breve excursus normativo di carattere generale, va ricordato il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

 

La disciplina normativa europea specifica

Oltre alle regole di carattere generale, in ambito europeo sono previste norme specifiche che disciplinano determinate categorie di MOCA.

Quanto alle materia plastiche ricordiamo:

– il regolamento (UE) n. 10/2011 e i successivi aggiornamenti;

– il regolamento (CE) n. 1895/2005 sui derivati epossidici;

– il regolamento (UE) n. 284/2011, che prevede restrizioni particolari per utensili da cucina in plastica a base di poliammide e di melammina provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.

Per le plastiche da riciclo si fa riferimento al regolamento (CE) n. 282/2008.

Sempre in materia di plastiche, particolare attenzione merita la recente Direttiva n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva SUP – Single-Use Plastics), con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno (art. 1).

La direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nei relativi allegati, ai prodotti di plastica oxo-degradabile (materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica) e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Sono previste sia riduzioni del consumo sia restrizioni (ossia, divieti) all’immissione in commercio di determinati prodotti di plastica monouso, elencati in diversi allegati della direttiva.

Tra i prodotti oggetto di divieto all’immissione in commercio ricordiamo, per quanto qui interessa,  piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande, alcuni contenitori in polistirolo.

Dall’ambito di applicazione della Direttiva SUP rimangono esclusi i composti al 100% con plastica biodegradabile, nonché i prodotti biodegradabili e compostabili, composti cioè da materia prima rinnovabile uguale o superiore al 40% (percentuale che salirà al 60% a decorrere dal 1° gennaio 2024).

In Italia, tale direttiva è stata recepita con il D. lgs n.196/2021, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, già oggetto di un parere negativo da parte della Commissione europea, che potrebbe aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per errata applicazione della direttiva SUP, a causa di alcune deroghe introdotte nel suo recepimento.

Per la ceramica vi sono le direttive n. 84/500/CEE e n. 2005/31/CE.

La gomma naturale è disciplinata dalla direttiva n. 93/11/CEE (solo per succhiotti o tettarelle).

La cellulosa rigenerata è disciplinata dalla direttiva n. 2007/42/CE.

Gli imballaggi attivi e intelligenti sono soggetti al regolamento (CE) n. 450/2009.

 

La disciplina normativa nazionale

Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del Trattato (TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).

Ad esempio, non esistono specifiche misure dell’Unione in materia di carta e cartone, metallo, vetro o inchiostri da stampa; pertanto, alcuni Stati membri sono dotati di proprie regole.

In Italia, il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successive integrazioni e modifiche reca la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

In esso è contenuta la disciplina di materiali come carta e cartone, con previsione dei relativi requisiti di composizione e purezza.

La normativa si basa su “liste positive” di sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali, con eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità di controllo per l’idoneità al contatto alimentare.

Vi è, inoltre, il D.P.R. 23 agosto 1982 n. 777 e successivi aggiornamenti e modificazioni, che costituisce il decreto attuativo della Direttiva CEE n. 76/893 in cui, all’articolo 2, si stabilisce che gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono rendere nocive le sostanze alimentari e non devono modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti stessi.

Come sopra accennato, in relazione alle plastiche, con il D.lgs. n. 196 dell’8 novembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 30 novembre 2021 ed entrato in vigore lo scorso 14 gennaio, è stata recepita la Direttiva n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” o Direttiva SUP.

 

Le linee guida

Inoltre, al fine di supportare l’assenza di un riferimento legislativo specifico, sono state realizzate negli anni alcune Linee guida che costituiscono un supporto rilevante per gli operatori che fanno parte della filiera dei MOCA.

Nessuna linea guida è vincolante, ma è un riferimento utile per tutti: produttori, trasformatori, utilizzatori.

Ne ricordiamo alcune, di seguito elencate:

  • Resolution RESAP (2002) 1 on paper and board materials and articles intended to be in contact with foodstuffs;
  • Technical document No.3 – Guidelines on paper and board materials and articles, made from recycled fibres intended to be in contact with foodstuffs;
  • CEPI: Linee guida dell’Industria per la Conformità di Materiali e Oggetti di Carta e Cartone il Contatto con gli Alimenti;
  • ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’: Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia). Si tratta di Linee guida per l’applicazione del regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, nonché per il riscontro documentale relativo all’applicazione del regolamento anzidetto;
  • ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO: Linee guida per la valutazione dell’idoneità al contatto con alimenti del packaging realizzato con materiale proveniente da riciclo.

Si ricorda che le disposizioni di carattere generale valgono per tutti i materiali, compresi quelli disciplinati da normativa specifica, la quale si applica in aggiunta a quella di carattere generale.

La regola è che non esistono MOCA non sottoposti a disciplina normativa, ma esistono materiali disciplinati anche in modo specifico.

Considerata la complessità della materia, non sarà possibile esaminare la normativa specifica per ciascun tipo di MOCA.

In questa prima parte, ci si limiterà, perciò, ad una breve disamina delle disciplina normativa europea generale.

In una prossima, futura occasione, si parlerà del regime sanzionatorio introdotto di recente in sede nazionale, nonché alla ancor più recente normativa, sempre nazionale, in tema di etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi.

 

  1. La disciplina normativa europea generale – Il regolamento (CE) n. 1935/2004

Tale regolamento europeo costituisce la disciplina generale sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ed è il fondamento dell’intero corpo legislativo di settore.

Riguarda tutti i materiali di qualunque natura e fornisce i principi di base della relativa conformità.

Mira, infatti, a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all’immissione sul mercato UE dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Esso si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti:

a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;

b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Esso, invece, non si applica:

  • ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
  • ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
  • agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Con riferimento ai requisiti generali previsti da tale regolamento, i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP), di cui infra, affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da:

  • costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
  • comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Per inciso, per «materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» si intendono i materiali e gli oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi;

Per «materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», si intendono, invece, i materiali e gli oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente.

L’allegato I del regolamento in esame riporta un elenco di gruppi di MOCA che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche.

Parliamo di:

  1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti
  2. Adesivi
  3. Ceramiche
  4. Turaccioli
  5. Gomme naturali
  6. Vetro
  7. Resine a scambio ionico
  8. Metalli e leghe
  9. Carta e cartone
  10. Materie plastiche
  11. Inchiostri da stampa
  12. Cellulosa rigenerata
  13. Siliconi
  14. Prodotti tessili
  15. Vernici e rivestimenti
  16. Cere
  17. Legno.

All’interno del regolamento (CE) n. 1935/2004 vi è, poi, una norma dedicata all’etichettatura dei MOCA (articolo 15).

In essa è disposto che, fatte salve misure specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati dalle seguenti informazioni:

a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio, come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II, di seguito riportato:

b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno dell’Unione;

d) un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto.

Le suddette informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Esse sono riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, nonché espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

In Italia devono essere espresse in lingua italiana.

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 obbliga altresì all’emissione della cd. dichiarazione di conformità, ossia una dichiarazione che attesti la conformità dei MOCA alle norme vigenti, la quale deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

Altro aspetto fondamentale in tema di MOCA è la rintracciabilità.

All’articolo 17 del regolamento in esame è stabilito che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.

La norma continua, prevedendo che, tenuto in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici devono disporre di sistemi e di procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti.

Inoltre, i materiali e gli oggetti immessi sul mercato dell’UE devono essere individuabili da un sistema adeguato, che ne consenta la rintracciabilità mediante l’etichettatura o la documentazione o le informazioni pertinenti.

E’ opportuno sapere che la Commissione europea si sta preparando alla riforma delle regole sulla sicurezza dei MOCA.

A tale proposito, le ipotesi di revisione del regolamento (CE) n. 1935/2004 sono state sottoposte a consultazione pubblica.

Il nuovo regolamento sui MOCA potrebbe essere introdotto entro la fine del corrente anno 2022.

Tra gli obiettivi di tale riforma si segnala:

–   la riduzione dell’uso di sostanze chimiche, con previsione di una maggiore garanzia di sicurezza alimentare ed un più elevalo livello di tutela della salute pubblica;

–   riduzione dell’impatto ambientale;

– sostegno di una politica d’innovazione finalizzata al conseguimento di soluzioni di riutilizzabilità e riciclabilità.

 

  1. La disciplina normativa europea generale – Il regolamento (CE) n. 2023/2006, ovvero le buone pratiche di fabbricazione

Riguardo alla disciplina generale, oltre al regolamento (CE) n. 1935/2004 è importante citare anche il regolamento (CE) n. 2023/2006.

Questo provvedimento normativo riporta le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e armonizza le disposizioni in vigore nei singoli Stati membri dell’Unione europea.

Si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino a e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.

Le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o GMP (riguardano il sistema aziendale), comportano anzitutto:

  • l’istituzione di un Sistema di assicurazione della qualità (articolo 5)

Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato.

Il suddetto sistema deve:

– tenere conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze, nonché dell’organizzazione delle sedi e delle attrezzature necessarie a garantire che i materiali e gli oggetti finiti siano conformi alle norme ad essi applicabili;

– essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l’azienda.

I materiali di partenza devono essere selezionati e devono essere conformi alle specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme ad essi applicabili.

Le varie operazioni devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite.

Le GMP comportano, inoltre:

  • l’istituzione di un Sistema di controllo della qualità (articolo 6).

Il che significa che gli operatori del settore devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace, che deve comprendere il monitoraggio del rispetto delle GMP e identificare misure volte a correggere eventuali non conformità.

Gli operatori del settore devono, inoltre, elaborare e conservare un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante:

– le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione,

– le registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione,

– i risultati del sistema di controllo della qualità,

la quale deve essere messa a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano.

 

Termina qui la breve – e certamente non esaustiva – disamina della normativa europea generale in tema di MOCA.

Come sopra accennato, più avanti sarà trattata, in primo luogo, la disciplina normativa nazionale relativa al regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dei regolamenti europei di settore; verrà poi dedicato un piccolo spazio alla dichiarazione di conformità dei MOCA per approdare, infine, all’etichettatura ambientale degli imballaggi, recentemente introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 116/2020, che nel frattempo ha subito alcune rilevanti sospensioni applicative.

 

 

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