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LE DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI FRONT-PACK: LA NUTRINFORM BATTERY A CONFRONTO CON IL NUTRI-SCORE FRANCESE

avv. Valeria Pullini

 

Quando, il 7 dicembre scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana il decreto MiSE-Min.Sal.-Mipaaf 19.11.2020, recante la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale, in applicazione dell’art. 35 del regolamento (UE) 1169/2011 (il cd. decreto sulla NutrInform Battery), da più parti è pervenuta la stessa domanda, relativa al tempo di smaltimento delle scorte delle etichette recanti la dichiarazione nutrizionale, da eliminare e sostituire con la dichiarazione nutrizionale front-pack secondo il nuovo sistema a batteria italiano.

Preso atto della confusione ingenerata dall’introduzione di tale nuova norma, si ritiene opportuno riepilogare alcune regole in tema di etichettatura nutrizionale degli alimenti, partendo da un primo, inossidabile punto fermo: la dichiarazione nutrizionale, anche conosciuta come tabella nutrizionale, è e resta un’informazione obbligatoria al consumatore, contemplata nell’elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 del regolamento n. 1169/2011/UE e disciplinata, in ordine alle modalità espressive e di presentazione, dagli artt. 30 e seguenti, nonché dagli allegati da XIII a XV del medesimo regolamento.

Trattandosi di materia armonizzata in ambito UE e disciplinata da un regolamento spiegante efficacia erga omnes, la tabella nutrizionale è caratterizzata, per espressa previsione normativa, da un formato cogente ed insostituibile per tutti gli Stati membri, cosicché le relative modalità espressive e di presentazione siano (e debbano continuare ad essere) le stesse per ciascuno di essi.

L’etichettatura nutrizionale FP (front-pack) – che in Italia è stata recentemente introdotta con il summenzionato decreto interministeriale – costituisce, invece, un’indicazione di carattere facoltativo e supplementare, la cui introduzione nella compagine normativa di uno Stato UE e le cui modalità di espressione e presentazione sono demandate – in virtù dell’art. 35 del regolamento n. 1169/2011/UE, di cui si parlerà a breve – alla decisione di ciascuno Stato membro.

Perciò essa – oltre ad essere facoltativa, a differenza della prima – può anche essere diversa da Stato a Stato all’interno del territorio dell’Unione, diversamente da ciò che accade, come detto, con riferimento alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

Operate tali prime, fondamentali distinzioni tra i due tipi di informazioni di carattere nutrizionale, si ritiene utile procedere, ora, ad una breve disamina riepilogativa di alcune disposizioni in materia di dichiarazione nutrizionale, nella specie le “ripetizioni” – queste sì facoltative – che presentano le maggiori connessioni con le forme di espressione supplementari di cui all’art. 35 suddetto, in particolare con il sistema italiano a batteria.

Si esamineranno, poi, i predetti due sistemi facoltativi di etichettatura nutrizionale front-pack: la NutrInform Battery e il Nutri-Score, ponendoli a raffronto ed evidenziandone le caratteristiche oltre che, per il Nutri-Score, le criticità.

 

Le ripetizioni (art. 30, parag. 3, reg. UE n. 1169/2011)

Ferma restando l’obbligatorietà della tabella nutrizionale (salvi i casi di esenzione espressamente previsti nello stesso regolamento n. 1169/2011/UE), alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull’imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato “parte anteriore dell’imballaggio”), utilizzando uno dei seguenti formati:

1) il valore energetico (cd. ripetizione corta), o

2) il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale (cd. ripetizione lunga).

E’ importante ricordare che, in caso di ripetizione, la dichiarazione nutrizionale (tabella nutrizionale) rimane un elenco con un contenuto definito e limitato.

Sempre in caso di ripetizione, sono sufficienti indicazioni espresse per porzione o unità di consumo (a condizione che la porzione o l’unità utilizzata sia quantificata immediatamente accanto alla dichiarazione e che il numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull’imballaggio).

Tuttavia, il valore energetico va espresso anche per 100g o per 100ml.

Non è possibile fornire nel campo visivo principale informazioni nutrizionali relative a nutrienti diversi da quelli sopra menzionati.

È tuttavia possibile indicare le ripetizioni sulla parte anteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento-AR (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

 

Qualche caso pratico in tema di ripetizioni

1^ opzione: quando è ripetuto solo il valore energetico:

il valore assoluto deve venire espresso per 100g o per 100ml.

In aggiunta all’espressione per 100g o per 100ml, il valore energetico può venire espresso anche per porzione. Non è ammesso esprimere il valore energetico solo per porzione.

In aggiunta all’espressione per 100g o per 100ml, il valore energetico può anche venire espresso in % delle AR sia per 100 g/ml sia per porzione.

II^ opzione: se è ripetuto il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale:

le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono venire espresse per 100g o per 100ml oppure possono essere fornite solo per porzione.

Se l’informazione delle 4 sostanze nutritive è fornita solo per porzione, il valore dell’energia deve essere fornito in valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100g o per 100ml.

In aggiunta, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono essere espressi in % AR solo per porzione.

Se l’informazione delle 4 sostanze nutritive è fornita in % AR solo per porzione, il valore dell’energia deve venire espresso in valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100g o 100ml.

In particolare, la sezione relativa alle ripetizioni sulla parte frontale dell’imballaggio è rilevante in funzione della scelta, operata dai Ministeri, delle modalità espressive supplementari utilizzate per la NutrInform Battery italiana, poiché risponde fedelmente alle regole di espressione ivi previste, come a breve si vedrà.

 

Forme di espressione e presentazione supplementari (artt. 35 e 36, reg. UE n. 1169/2011)

L’art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che, oltre alla tabella nutrizionale obbligatoria, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possano essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati determinati requisiti, tra cui:

– facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

– basarsi sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

– essere obiettivi e non discriminatori e

– non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Quindi, ai sensi del regolamento richiamato, è possibile aggiungere, su base volontaria, altre forme di espressione e presentazione ai fini della ripetizione delle informazioni fornite nella dichiarazione nutrizionale, ai sensi dell’art. 30, parag. 3, o dell’art. 35 (ad esempio con simboli).

Trattandosi, peraltro, di indicazione facoltativa, andranno rispettate anche le condizioni di impiego delle informazioni volontarie in conformità al disposto dell’art. 36, parag. 2, tra le quali si annovera il divieto di induzione in errore del consumatore, come prescritto all’articolo 7 (pratiche leali d’informazione), nonché l’obbligo che tali indicazioni non siano ambigue né confuse per il consumatore.

Alla luce di ciò, in sede di notifica alla Commissione dell’allora schema di decreto italiano, l’Italia, oltre a sottolineare che le forme supplementari di espressione non si sostituiscono alla dichiarazione nutrizionale, ne ha anche rappresentato la finalità in conformità con quanto disposto dall’art. 35, che ne costituisce, pertanto, la diretta fonte normativa europea di riferimento: agevolare l’informazione sui livelli di assunzione dei nutrienti ivi indicati, senza combinare la diversa composizione degli stessi per formulare una graduatoria degli alimenti (ciò che, invece, è stato compiuto attraverso il Nutri-Score francese, di cui infra).

Il tutto, tenuto conto che il regolamento n. 1169/2011/UE non armonizza l’etichettatura nutrizionale facoltativa front-pack; il che significa che non esiste, ad oggi, uno schema accettato comune in tutta l’UE.

 

La proposta italiana: la NutrInform Battery

A fine gennaio 2020, l’Italia ha notificato alla Commissione uno schema di decreto interministeriale (elaborato di concerto tra Ministero della Salute, MiSE e Mipaaf), approdato, poi, nella pubblicazione del sopra accennato decreto 19.11.2020, recante la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale, in applicazione dell’art. 35 del regolamento n. 1169/2011/UE.

Nutrinform Battery è un logo raffigurante una batteria elettrica e costituisce una forma di espressione visiva del valore energetico e di alcuni nutrienti, aggiuntiva e volontaria, da apporre sul fronte del packaging.

 

Il logo, così come riportato nell’immagine esemplificativa e partendo dall’alto, è strutturato come segue.

Nella prima parte viene riportata la porzione alla quale corrispondono i valori riportati sotto.

Nella seconda parte viene riportata l’indicazione quantitativa di:

–              Energia (in kJ e kcal)

–              Grassi, grassi saturi, zuccheri e sale (in g)

Parallelamente, sotto ognuno di questi parametri, viene indicata la percentuale di questi valori apportati da ogni singola porzione consumata rispetto alle quantità giornaliere di riferimento, espresse a mezzo della quantità delle assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (2.000 kcal/8.400 kJ)

Questo, attraverso l’immagine di una batteria che si completa a mano a mano che ci si avvicina al totale del nutriente o dell’energia da assumere quotidianamente.

La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia e nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente.

Per una dieta quotidiana equilibrata, la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

Le quantità di assunzione giornaliera (AR) raccomandate per un adulto medio sono:

  • energia: 8400 KJ/2000 Kcal;
  • grassi: 70 g;
  • acidi grassi saturi: 20 g;
  • zuccheri: 90 g;
  • sale: 6 g.

In questo modo, viene garantita un’immediata quantificazione visiva dell’apporto di questi nutrienti di un determinato alimento rispetto al totale da assumere nella giornata.

I parametri e le percentuali fanno riferimento ai valori europei fissati nella tabella all’allegato XIII, parte B, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Come si può vedere, i nutrienti da inserire nel logo corrispondono perfettamente ai nutrienti individuati nella summenzionata “ripetizione lunga” di cui all’art. 30, parag. 3, lett. b) del regolamento e la quantità di energia è anche è riportata in valore assoluto con riferimento a 100 g di prodotto, nel rispetto delle regole di ripetizione, nonché dell’art. 35 nella parte in cui, permettendo l’inserimento front-pack di forme di espressione supplementari, si riferisce al valore energetico e alle quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5.

Il decreto prevede alcune esclusioni per quanto riguarda il possibile utilizzo del logo sui prodotti.

Il suo campo di applicazione, infatti, esclude:

–              gli alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2,

–              i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP, IGP, STG), al fine di evitare che il consumatore non comprenda o non riconosca il marchio di qualità a causa dell’apposizione di un ulteriore logo.

 

Manuale d’uso della NutrInform Battery

Il 19 gennaio 2021 è stato pubblicato il manuale d’uso della NutrInform Battery, consultabile nel sito del MiSE al seguente indirizzo: mise.gov.it.

Anzitutto, ivi è chiarito che il logo NutrInform Battery è un marchio registrato, depositato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – EUIPO.

Titolare del marchio è il Ministero dello sviluppo economico, che lo gestisce.

L’utilizzo del marchio da parte degli operatori è volontario ed a titolo gratuito, non ne comporta il trasferimento di proprietà ed è riservato alle persone fisiche o giuridiche, produttori e distributori di prodotti alimentari commercializzati in Italia e nel mercato unico europeo, mentre le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il marchio per le loro campagne informative.

Il diritto all’utilizzo del marchio viene riconosciuto gratuitamente a tutti gli operatori che ne comunichino la volontà, registrandosi in apposita sezione del sito web del Ministero della salute.

Tale registrazione non conferisce agli operatori un uso esclusivo di utilizzazione del marchio.

L’utilizzo è personale e non può essere trasferito.

Inoltre, il marchio non può essere modificato rispetto alle indicazioni grafiche e di contenuto indicate nel decreto e nel regolamento d’uso.

Pertanto, l’o.s.a. è tenuto a riprodurre il marchio così come rappresentato nel decreto, impegnandosi a:

– non riprodurre solo una parte del marchio stesso;

– non modificare le caratteristiche grafiche del marchio, sia per quanto riguarda la forma che il colore, la posizione degli elementi figurativi e la relativa forma tipografica;

– non aggiungere al marchio un testo o qualsiasi altra indicazione che non ne faccia parte.

L’o.s.a. non può, altresì, depositare né sviluppare e/o utilizzare, in alcun territorio, marchi o loghi identici o simili che possano danneggiare o essere confusi con il marchio NutrInform Battery.

E’ fatto inoltre divieto di depositare marchi che incorporino, in tutto o in parte, il marchio stesso, nonché registrare domini, che con qualsiasi estensione potrebbero danneggiarlo.

 

Altre espressioni in altri Paesi UE: il Nutri-Score

Il Nutri-Score è stato ideato da un gruppo di ricercatori francesi ed attualmente è utilizzato non solo in Francia, ma anche in altri Stati UE, quali il Belgio e la Germania.

Consiste in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al rosso, con gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla E) combinati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi (vitamine, minerali, fibre…) e negativi (zuccheri, sale, grassi saturi…).

Un esempio:

Ne risulta, quindi, l’immagine di una sorta di semaforo che, se reca la lettera A e il colore verde, indica via libera verso quell’alimento, considerato nutrizionalmente molto valido mentre, se riporta una diversa lettera e un colore tendente al rosso, avverte della scarsa appetibilità a livello di valori nutrizionali per l’eccessiva presenza, ad esempio, di zuccheri o di grassi.

A differenza del sistema a batteria italiano, il Nutri-Score non rientra (o non dovrebbe rientrare) nell’ambito di applicazione dell’art. 35 del regolamento n. 1169/2011/UE, perché non riporta il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive con altre e diverse forme espressive, né estrapola, ripetendole, alcune informazioni della dichiarazione nutrizionale, bensì fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale complessiva dell’alimento (in tal caso, con lettere e colori).

Il sistema Nutri-Score è basato sul profilo dei nutrienti, in particolare su algoritmi complessi mediante i quali si calcolano dei punteggi complessivi, che riassumono il valore nutrizionale globale di un alimento.

Anche il Nutri-Score è un marchio registrato [nel 2017, sia come marchio denominativo (Nutri-Score) che figurativo (Nutri-Score ABCDE)], in tal caso dall’Agenzia Francese per la Sanità Pubblica, come si rileva dal sito dell’Ufficio per la tutela della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea:

https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/nutri-score

L’Agenzia Nazionale della Sanità pubblica è un ente amministrativo pubblico francese sotto l’autorità del Ministero per la Salute e detiene in esclusiva il marchio Nutri-Score, disciplinandone il rilascio alle imprese le quali, per ottenere l’etichettatura dei propri prodotti, devono inoltrare apposita domanda all’Agenzia francese, dichiarando di rispettare una serie di regole di utilizzo del marchio, oltre che di calcolo dei valori da esporre sull’etichetta, sulla base delle tabelle nutrizionali imposte dal sistema sanitario di Parigi.

 

Criticità relative al sistema Nutri-Score

Il sistema Nutri-Score francese, al pari di quello italiano, è stato codificato in una norma nazionale notificata alla Commissione, nell’anno 2017.

Il punto è: in base a quale norma europea?

Attraverso il riferimento a due articoli del “Code de la santé publique”, il rimando parrebbe essere proprio all’art. 35 del regolamento n. 1169/2011/UE.

Il che potrebbe prestarsi a critiche in punto di legittimità del decreto francese, così come del marchio in esso codificato in quanto, pur teoricamente sussistendone i requisiti [annoverati all’art. 35, parag. 1, lettere da a) a g)], ne mancherebbero i presupposti, dato che tale forma di espressione – come sopra detto – non richiama il valore energetico e la quantità delle sostanze nutritive, ma fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale complessiva dell’alimento (in tal caso, con lettere e colori).

Inoltre, il sistema Nutri-Score, così come strutturato, potrebbe imbattersi in una sovrapposizione giuridica con le norme del regolamento n. 1924/2006/CE (regolamento claims).

Infatti, nel caso in cui questo schema fornisca un’informazione positiva sulla qualità nutrizionale complessiva dell’alimento (ad esempio con colori verdi), ricadrebbe sotto la definizione legale di ‹‹indicazione nutrizionale» ex reg. (CE) n.1924/2006 [1].

Il che comporterebbe anche una questione di conformità al disposto dell’art. 1, parag. 3, del regolamento da ultimo citato, il quale stabilisce che:

«Un marchio (ricordiamo che il Nutri-Score è un marchio registrato), denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento».

Si tratterebbe di un sistema claudicante quindi, perché tutte le volte in cui, a mezzo del Nutri-Score, si trasmettano messaggi complessivamente positivi sulla composizione nutrizionale dell’alimento, il logo – da intendersi come un’indicazione nutrizionale generica – da solo non basterebbe, dovendo essere integrato, di volta in volta, da una corrispondente dichiarazione nutrizionale prevista nell’elenco positivo di cui all’Allegato del regolamento claims.

 

In conclusione

L’uso nel tempo di tali forme volontarie supplementari di etichettatura nutrizionale front-pack sarà oggetto di monitoraggio da parte della Commissione, attraverso le informazioni inviate dagli Stati membri.

Ai sensi dell’art. 35, parag. 5, del regolamento n. 1169/2011/UE, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di tali forme, sul loro effetto nel mercato interno e sull’opportunità di armonizzarle ulteriormente.

La Commissione europea ha già inteso, comunque, proporre un sistema di etichettatura nutrizionale FP armonizzato a livello UE, che dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tratto da R. MOLTENI, Decisioni impegnative per l’etichettatura nutrizionale fronte-pacco (FP), in Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell’Ambiente, www.rivistadga.it.

 

 

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