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Etichettatura ambientale degli imballaggi, identificazione e classificazione: obbligo dei produttori. Il D. Lgs. n.116/2020 e la “sospensione parziale”

Avv. Giovanna Soravia

Raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e miglior gestione dei rifiuti di imballaggio;

Identificazione della natura dei materiali di imballaggio;

Maggiore, corretta informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi;

Questi sono i punti principali trattati dal recente Decreto legislativo n. 116/2020  recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, in vigore dallo scorso 26 settembre, che coinvolge il sistema di etichettatura ambientale  degli imballaggi.

Il D. Lgs. n.116/2020 interviene, con l’art. 3, comma 3, lettera c), sul Testo unico ambientale (D.Lgs n.152/2006), modificandone l’art. 219, comma 5 – criteri informatori  dell’attivita’ di  gestione  dei  rifiuti  di imballaggio -, lasciando però dubbi interpretativi e difficoltà applicative ai destinatari dei (nuovi) obblighi.

La precedente lettera del comma 5 citato prevedeva: 5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle attivita’  produttive  in  conformita’  alle  determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo,  il  recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per  dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali   degli   imballaggi.  Il  predetto  decreto  dovra’  altresi’ prescrivere  l’obbligo  di  indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la  natura  dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”

mentre la disposizione attuale, come modificata, recita: “5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente  etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in  conformita’  alle  determinazioni  adottate   dalla   Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta,  il  riutilizzo,  il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,  nonche’  per  dare  una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali  degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di  indicare,  ai fini della identificazione  e  classificazione  dell’imballaggio,  la natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Quest’ultima versione non prevede più la necessità di un Decreto attuativo che fornisca le modalità di etichettatura degli imballaggi, prevista dall’originario comma 5 ma di fatto mai concretizzata (nessun Decreto, infatti, è mai stato emanato) ma richiama direttamente le norme tecniche UNI applicabili.

Nella nuova versione della norma, inoltre, diventa espresso l’obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali degli imballaggi utilizzati, facendo riferimento (come era già nella precedente stesura dell’art.5) al sistema di identificazione alfanumerico (numeri e abbreviazioni) contenuto nella Decisione 97/129/CE della Commissione.

Sostanzialmente, quindi, la responsabilità circa l’etichettatura degli imballaggi nelle sue diverse declinazioni ricade sui produttori, compreso lo specifico obbligo di dare informazioni sulla natura dei materiali utilizzati.

Ed è proprio in merito a tali obblighi che sorgono i dubbi e le difficoltà: quali sono le informazioni obbligatorie che il produttore deve riportare sugli imballaggi? Quali, invece, quelle facoltative? E come, dove e in quale forma devono essere posizionate le etichette?

Ricordiamo che per la violazione di tali obblighi di informazione il Testo unico ambientale prevede, all’art. 261, specifiche sanzioni; in particolare “chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 €.

Alcune risposte e suggerimenti pratici sono forniti dalle Linee Guida elaborate da Conai, per agevolare i produttori nella realizzazione delle etichette.

Tuttavia, a stemperare temporaneamente la difficile convivenza tra obblighi incerti e sanzioni certe, è giunto a dicembre scorso il Decreto “Milleproroghe 2021[1] che sospende in parte gli obblighi del neo riformato comma 5 in argomento, stabilendo all’art.15, comma 6 che sono sospesi, fino al 31 dicembre 2021, gli obblighi di etichettatura finalizzati ad agevolare gestione degli imballaggi e la corretta informazione sulla loro destinazione finale da parte dei consumatori (quindi, il primo periodo del comma 5); mentre non vi è alcuna sospensione del secondo periodo, pertanto gli obblighi dei produttori sull’indicazione dei materiali restano pienamente operativi.

Dunque, i produttori devono obbligatoriamente apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica che consente l’identificazione del materiale utilizzato, secondo i criteri dettati dalla Decisione 129/97/CE… e attenzione alle sanzioni!

[1] Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

 

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