L’OBBLIGO D’INDICAZIONE DELL’ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO AI SENSI DEL REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2018

 

Avv. Valeria Pullini

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018 la Commissione europea ha introdotto le modalità di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti, valevoli per l’intero territorio dell’UE.

In particolare, con il predetto regolamento esecutivo sarà resa applicabile la disposizione normativa che stabilisce che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

Il regolamento esecutivo n. 775/2018 sarà a applicabile a decorrere dal 1° aprile 2020, ma si rende sin d’ora necessaria un’attenta disamina del relativo contenuto, non esente da problematiche interpretative ed applicative, in quanto gli operatori del settore alimentare devono disporre del tempo e degli strumenti finalizzati a capire come le etichette dei prodotti alimentari dovranno essere modificate, consapevoli del fatto che, alla data del 1.4.2020, solo gli alimenti già immessi sul mercato o etichettati in modo non conforme al nuovo regolamento potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte, con esclusione, quindi, del materiale di confezionamento e/o imballaggio a tale data non ancora utilizzato.

Le questioni che saranno qui affrontate spazieranno dall’individuazione dei criteri per la determinazione del Paese di origine e del luogo di provenienza alla comprensione del concetto di “ingrediente primario”.

Il tutto, tenuto conto del fatto che presso la Commissione europea è in atto, con il contributo dei rappresentanti di ciascuno Stato membro, la redazione di linee guida per gli OSA operanti nel territorio dell’Unione, valevoli a chiarire, in modo armonizzato, i più frequenti dubbi interpretativi ed applicativi della casistica riconducibile all’ambito di operatività del predetto regolamento esecutivo.

1. Il testo del Reg. di esecuzione (UE) n. 775/2018

Partiamo con il sottolineare l’importanza di alcuni “considerando”, idonei alla comprensione dei presupposti applicativi e della ratio della normativa in esame:

considerando 2: L’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o luogo di provenienza reali dell’alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza. Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.

Considerando 3: L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (…) dispone inoltre che l’applicazione di tali requisiti è soggetta all’adozione di un atto di esecuzione.

Considerando 4: L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla i casi in cui l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza è fornita su base obbligatoria conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o su base volontaria attraverso qualsiasi indicazione quali diciture, termini, illustrazioni o simboli.

Tra i predetti “considerando” ve ne sono in particolare due che permettono di escludere alcune fattispecie dal campo di applicazione di tale regolamento.

Ci si riferisce, nella specie, a:

considerando 8: Le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento;

considerando 9: Ai fini del presente regolamento, i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 (bollo CE, per intenderci), che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Esempi di “nomi usuali e generici” di cui al considerando 8 del regolamento di esecuzione:

«Denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato in cui l’alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni (art. 2, par. 2, lett. o), Reg. UE 1169/2011).

«Termini generici»: i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione (art. 3, Reg. UE 1151/2012 relativo alle DOP/IGP/STG).

Alcuni esempi non esaustivi di nomi usuali e generici sono: zuppa inglese, cotoletta viennese, insalata russa, salame Milano, salame Napoli, pandoro di Verona, panettone Milano, cassata siciliana, bavarese, gelato malaga.

Essi includono termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma non sono comunemente compresi dai consumatori come un’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

I riferimenti geografici inclusi nelle denominazioni usuali e generiche possono fare riferimento a un metodo di produzione, una ricetta o una caratteristica del prodotto, ma, in genere, non identificano la provenienza del prodotto, perché è venuto meno il collegamento con il territorio, da cui ha avuto origine il prodotto.

Tuttavia, trattasi di questione che va considerata sotto il profilo della comprensione del consumatore all’interno di ogni singolo Stato membro, e ci sono differenze significative nelle percezioni dei consumatori su questi aspetti.

In un tale contesto, dovrebbe spettare alle Autorità nazionali competenti la decisione caso per caso su quale nome di un alimento debba o possa essere considerato come indicatore di origine e quale nome, invece, sia un nome generico/usuale chiaramente comprensibile per il consumatore.

1.1. L’ambito di applicazione del Reg. di esecuzione (UE) n. 775/2018

Come detto, il regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche.

Ai sensi dell’art. 26, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza.

Pertanto, fatta eccezione per i comparti alimentari oggetto di una disciplina c.d. “verticale” di settore, che richieda l’indicazione dell’origine in etichetta precisandone le modalità, per la generalità dei prodotti l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza è di regola facoltativa, salvo il caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, come indicato dall’art. 26, paragrafo 2, lettera a) sopra riportato.

In sintesi, per un prodotto la cui etichetta non rechi alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l’indicazione dell’origine non assurge a menzione obbligatoria di etichettatura e, pertanto, può essere omessa.

L’informazione sul Paese d’origine è obbligatoria, invece, quando il consumatore può essere tratto in inganno a causa della sua stessa natura (come può essere il caso di alimenti tipicamente associati ad un determinato territorio) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano.

In tal caso, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine dell’alimento comporterà, quale conseguenza necessaria, anche l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento globalmente inteso.

Ma l’obbligo da ultimo indicato, come specificato nel summenzionato considerando 4, si applicherà anche nel caso in cui l’origine dell’alimento sia stata riportata su base volontaria, per scelta, cioè, dell’OSA, senza che quest’ultimo avesse alcun obbligo in tal senso.

Occorre, in ogni caso, prestare attenzione al fatto che diciture/segni/immagini che evocano una origine non coincidente con l’origine dell’alimento, comporta violazione dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (dedicato alle pratiche leali d’informazione) a prescindere dalla circostanza che il made in sia stato correttamente dichiarato o meno in etichetta, applicando l’art. 26/2 lett. a).

Il regolamento esecutivo in esame non si applica, invece, alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Perciò, a differenza dei casi in cui è sempre esclusa l’applicazione del regolamento di cui si tratta con esenzione, quindi, dall’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario nonostante la presenza di indicatori di origine sull’etichetta dell’alimento (v. denominazioni usuali e generiche, per le DOP/IGP e per i marchi d’impresa registrati, il predetto obbligo sussiste e quindi anche per tali fattispecie sarà applicabile il disposto di cui all’art. 26, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1169/2011, ma non ai sensi del regolamento esecutivo in esame, bensì in virtù di un regolamento che verrà emanato ad hoc per le due predette tipologie di indicazioni.

A breve, in un prossimo nostro articolo, riprenderemo da qui per l’esame di altri specifici aspetti della normativa in questione!

 

 

 

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