Il Reg. UE n.787/2019 e la nuova normativa sulle bevande spiritose

Avv. Giovanna Soravia

La normativa è recentemente cambiata grazie al Regolamento (UE) n.787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il citato Regolamento (CE) n. 110/2008.

Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L130 del 17/05/2019 ed è entrato in vigore il 24 maggio u.s.; esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni indicate nell’art.51, par. 2 e 3 che sono già applicabili dallo scorso 8 giugno.

Al pari dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, le bevande spiritose sono bevande alcoliche che si distinguono per alcuni requisiti previsti dalla normativa specifica, ovvero in origine dal Regolamento (CE) n.110/2008 ed ora dall’art.2 del Regolamento in oggetto secondo cui, sostanzialmente confermando la definizione previgente:

“Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti: a) è destinata al consumo umano; b) possiede caratteristiche organolettiche particolari; c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell’allegato I, categoria 39; d) è stata prodotta:

i) direttamente mediante l’uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:

– distillazione di prodotti fermentati, con l’aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,

– macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,

– aggiunta, singolarmente o in combinazione, all’alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:

– aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,

– coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,

– altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,

– prodotti edulcoranti,

– altri prodotti agricoli,

– prodotti alimentari, oppure

ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:

– altre bevande spiritose,

– alcole etilico di origine agricola,

– distillati di origine agricola,

– altri prodotti alimentari;

e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;

f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:

i) la qualità dell’acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e

ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l’aggiunta dell’acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all’allegato I”.

L’esigenza di prevedere una nuova disciplina sulle bevande spiritose, adeguata alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove esperienze del settore era inevitabile, dato il trascorrere del tempo e l’espansione, nel mentre, della produzione e commercializzazione di questo prodotto.

Quanto detto viene espressamente riconosciuto dal medesimo Regolamento, ad esempio al  Considerando n.1 secondo il quale: “…alla luce dell’esperienza recente e dell’innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose” ed anche al successivo Considerando n.3 ove si legge: “Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell’Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell’Unione. Tale stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo”.

Il Regolamento, oltre a occuparsi in maniera aggiornata degli aspetti definitori e descrittivi e dei requisiti tecnici, fornisce anche nuove disposizioni dettagliate sulle modalità di presentazione ed etichettatura (anche in relazione ad altri prodotti alimentari contenenti bevande spiritose), stabilisce anche i presupposti e le regole per la domanda e il riconoscimento della protezione quali “indicazioni geografiche” tra cui ricordiamo il nocino di Modena, il mirto di Sardegna, il liquore di limone di Sorrento.

In via generale, salvo che il Regolamento preveda diversamente, “Le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011(art.9).

Sarà dunque interessante attendere i primi sviluppi applicativi ed interpretativi di queste nuove disposizioni europee, per capire se effettivamente si riveleranno utili all’espansione di questo prodotto del settore alimentare di cui il nostro Paese è senz’altro tra i protagonisti, anche e soprattutto in relazione alla disciplina generale in materia di informazioni al consumatore di alimenti che, come visto e salvo eccezioni, è pienamente applicabile alle bevande spiritose.

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