avv. Valeria Pullini
L’ordinanza n. 38745/2025 della VII Sezione della Corte di Cassazione penale qui in esame[1] fornisce un’occasione per esaminare in dettaglio i principi che governano il reato di frode nell’esercizio del commercio, in forma tentata ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p., nel settore della ristorazione.
La decisione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso a tutela della lealtà degli scambi commerciali e del diritto del consumatore ad un’informazione trasparente.
L’analisi che segue si soffermerà sui passaggi salienti della giurisprudenza citata, estrapolandoli testualmente per illustrare i cardini argomentativi della Suprema Corte.
1. La configurazione del reato di tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.)
Il nucleo della questione giuridica attiene alla qualificazione della condotta del ristoratore, che omette di indicare nel menù la natura congelata/surgelata degli alimenti, come atto idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di frode in commercio.
1.1. Il bene giuridico protetto e l’anticipazione della soglia di punibilità
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il bene giuridico tutelato dall’art. 515 c.p. non sia solo l’interesse patrimoniale del singolo acquirente, ma, in via principale, un interesse pubblico alla lealtà e correttezza del commercio.
Questa interpretazione conduce ad una conseguenza fondamentale: la soglia del tentativo viene anticipata al momento della predisposizione di atti idonei ad ingannare la generalità dei consumatori.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 23181 del 30.7.2020 è esplicita su questo punto:
Occorre premettere che, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di tentativo di frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (…). Questo orientamento discende dalla natura “sopraindividuale” del bene giuridico del reato di cui all’art. 515 cod. pen., il quale è previsto a presidio del corretto e leale esercizio del commercio e solo secondariamente dell’interesse del singolo consumatore.
Questo principio è richiamato anche nell’ordinanza in esame, che conferma come la mera disponibilità di alimenti congelati non segnalati nel menù integri il tentativo di frode.
1.2. Il menù come “dichiarazione” e l’irrilevanza di clausole generiche
Il menù di un ristorante non è una mera lista di pietanze, ma una vera e propria “dichiarazione” sulla qualità dei prodotti offerti.
L’omessa indicazione dello stato di congelazione (o di surgelazione) equivale ad una dichiarazione implicita, ma fallace, che il prodotto sia fresco: qualità che il consumatore medio si attende legittimamente in assenza di indicazioni contrarie.
La sopra citata sentenza della Cassazione penale n. 23181/2020 chiarisce il valore semantico del termine “dichiarata” di cui all’art. 515 c.p.:
Muovendo da queste indicazioni, appare ragionevole concludere che la pubblicazione dell’offerta, nel menu di un ristorante, di prodotti indicati senza alcuna menzione della loro natura congelata o surgelata costituisce “dichiarazione” affermativa di una qualità degli stessi diversa da quella reale.
Di conseguenza, la clausola generica presente nel menù dell’imputato, che nel caso specifico avvisava della possibilità di utilizzare prodotti surgelati, è stata ritenuta inidonea a fornire una corretta informazione e, così, ad escludere il reato.
La qui esaminata ordinanza sottolinea che l’informazione deve essere puntuale, confermando implicitamente che il consumatore deve essere posto nella condizione di operare una scelta consapevole su ogni singolo prodotto.
Ciò è in linea con la normativa alimentare a tutela del consumatore (art. 7, Reg. UE n. 1169/2011), che impone chiarezza e completezza delle informazioni, specialmente con riferimento ad elementi cruciali come la composizione e le caratteristiche di un prodotto alimentare.
Questo si allinea, altresì, con i principi generali di tutela del consumatore emergenti dalla giurisprudenza amministrativa che si fonda sull’art. 21 del codice del consumo.
In forza di tale norma, infatti, l’operatore/professionista deve assicurare una corretta e trasparente informazione sul prodotto, tale da permettere al consumatore di effettuare liberamente e consapevolmente le proprie scelte.
1.3. La presunzione di destinazione alla vendita e i limiti del sindacato di legittimità
La difesa dell’imputato aveva tentato di sostenere che il locale fosse chiuso, ma la Corte ha respinto l’argomento come un mero apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Gran parte dell’ordinanza qui in commento è dedicata a ribadire i limiti del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
I motivi di ricorso proposti dalla difesa sono stati rigettati proprio perché miravano ad una rilettura degli elementi fattuali; attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha ricordato il suo consolidato orientamento:
Va infatti ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Ad ogni modo, scendendo nel merito della questione, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la presenza di alimenti nelle cucine di un esercizio commerciale ne presuma la destinazione alla somministrazione, rendendo irrilevante la chiusura momentanea del locale.
La Suprema Corte, Sez. III penale, con la sentenza n. 22632 del 17.6.2025, ancorché relativa al reato di cui all’art. 5 della L. 283/1962, ha stabilito un principio applicabile per analogia anche alla frode nell’esercizio del commercio:
(…) la condotta prevista dalla norma in parola «deve considerarsi pienamente integrata nel caso di rinvenimento, all’interno di un frigo congelatore esistente nei locali dispensa di un esercizio di somministrazione di cibi e bevande al pubblico, di alimenti in cattivo stato di conservazione o di alterazione» (ex plurimis, sez. 3, 11 novembre 2010 n. 42503, Rv. 248760), essendo irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, finanche la momentanea chiusura del ristorante.
2. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)
Il secondo motivo di ricorso, anch’esso rigettato, atteneva al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
2.1. Presupposti dell’art. 131 bis c.p.
L’applicazione di tale istituto richiede una duplice condizione: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento (così, Cass. pen., Sez. 2, sent. n. 14703 del 14.4.2022).
Il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve considerare le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, c.p..
Lo scopo primario dell’istituto è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.
Il fatto, seppur penalmente illecito, viene così considerato non meritevole della sanzione penale in un’ottica di proporzionalità ed extrema ratio (Corte Cost., sentenza n. 120 del 22.5.2019).
2.2. Il diniego nel caso di specie
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare il beneficio.
La motivazione si è fondata non sull’esiguità del singolo atto, ma sulla modalità complessiva della condotta.
La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato la “particolare offensività della condotta”, in quanto la pratica ingannevole non era episodica ma sistematica, manifestandosi in una “forma decisamente allarmante” poiché aveva “investito la totalità della proposta alla clientela compendiata nel menù” (v. Cass. pen. ordinanza 38745/2025).
Questa valutazione è conforme alla giurisprudenza secondo cui, per negare l’istituto, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri richiesti, come le modalità della condotta (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 14508 del 14.4.2025).
La pervasività e la sistematicità della pratica fraudolenta sono state considerate un indice di offensività tale da escludere la “marginalità” del fatto, rendendolo incompatibile con la ratio dell’art. 131 bis c.p.
Conclusioni
L’ordinanza in commento si pone in linea di continuità con la più rigorosa giurisprudenza in materia di reati alimentari e frodi commerciali, riaffermando con forza i seguenti principi:
– anticipazione della tutela: il reato di tentata frode in commercio si configura con la mera predisposizione di un menù non veritiero, a prescindere dall’effettiva ordinazione da parte del cliente, in virtù della natura superindividuale del bene giuridico protetto (la lealtà commerciale);
– obbligo di trasparenza: l’informazione al consumatore deve essere puntuale, chiara e specifica per ogni prodotto. Clausole informative generiche sono inidonee ad escludere l’elemento oggettivo e soggettivo del reato;
– valutazione della tenuità: la sistematicità di una condotta illecita, anche se composta da atti di modesto valore, può integrare una modalità di azione di particolare offensività, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
– limiti del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione per vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a denunciare vizi logici manifesti o contraddittorietà intrinseche al provvedimento impugnato.
In definitiva, l’ordinanza della Suprema Corte sottolinea il rigore con cui l’ordinamento tutela la correttezza e la trasparenza negli scambi commerciali, ponendo a carico dell’esercente un preciso dovere di informare correttamente la clientela, la cui violazione assume rilevanza penale.
Inoltre, l’analisi congiunta dell’ordinanza e della giurisprudenza correlata dimostra la coerenza e la severità dell’ordinamento stesso nel sanzionare le pratiche commerciali sleali, anche nella loro forma tentata, e nel circoscrivere l’applicazione di istituti deflattivi, come la particolare tenuità del fatto, a situazioni di effettiva e comprovata marginalità offensiva.
[1] Il testo dell’ordinanza n. 38745 del 31.10.2025 della Cassazione penale, Sez. 7, si trova al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20251201/snpen@s70@a2025@n38745@tO.clean.pdf
