3 lattine colorate

Interessante sentenza del Tribunale dell’UE sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio

avv. Giovanna Soravia

L’apertura di una lattina contenente una bevanda produce un suono, seguito da una brevissima pausa e poi da un gorgoglio.

Questa è l’esperienza pressoché generale che tutti noi possiamo dire di aver vissuto almeno una volta nella vita, compiendo quel gesto semplice di sollevare la linguetta metallica e poi sorseggiare dalla lattina la bevanda prescelta.

Eppure, quel semplice gesto quasi automatico è stato oggetto di un’interessante controversia che ha riguardato la possibilità di registrazione a livello europeo del marchio connesso, inteso proprio come marchio sonoro.

Nel 2018, in Germania, la Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (domanda di registrazione n.17912475), ai sensi del Reg. (UE) n.1001/2017[1], depositando un file audio.

In particolare, la domanda di registrazione riguardava diversi tipi di bevande e contenitori per il trasporto e il deposito in metallo, ed aveva ad oggetto il segno sonoro che ricorda proprio il suono che si produce all’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi.

Il marchio costituito da un suono che riproduce l’apertura di una lattina di bevanda, seguito da una pausa e poi da un lungo gorgoglio, può essere percepito come un indicatore dell’origine commerciale dei prodotti?

Possiede il necessario carattere distintivo, ai sensi dell’art.7, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n.1001/2017[2]?

La questione, come vedremo, è giunta davanti al Tribunale dell’UE.

Infatti, nel 2019 la domanda di registrazione presentata dalla società tedesca era stata respinta in quanto l’EUIPO (la seconda Commissione di ricorso) aveva ritenuto sostanzialmente che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non erano diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi, e che il grande pubblico non era necessariamente abituato a considerare un suono come un’indicazione dell’origine commerciale di confezioni di bevande non aperte e di bevande confezionate.

Inoltre, aveva rilevato che poter essere registrato come marchio, un suono doveva avere una certa capacità di essere riconosciuto, e riuscire ad indicare ai consumatori l’origine commerciale del prodotto. Infine, sempre secondo la Commissione di ricorso, il marchio richiesto consisteva in un suono inerente all’uso dei prodotti, tale che i consumatori finirebbero per percepire il marchio non tanto come un’indicazione della origine commerciale del prodotto ma soltanto come un elemento funzionale.

Il marchio richiesto dalla Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG era dunque stato ritenuto privo di carattere distintivo.

Avverso tale decisione che respingeva la domanda di registrazione del marchio sonoro presentato in formato file audio, la società tedesca adiva il Tribunale dell’UE proponendo sei motivi di ricorso nella causa T-668/19: snaturamento dei fatti (violazione dell’art. 72, par. 2, e dell’art. 95, par. 1, del Reg. (UE) n.1001/2017); violazione dell’obbligo di motivazione (art. 72, par. 2, del Reg. (UE) n.1001/2017); inosservanza della giurisprudenza pertinente; violazione dell’art. 72, par. 2, e dell’art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n.1001/2017; violazione del diritto di essere ascoltato (art. 72, par. 2, del Reg. (UE) n.1001/2017).

In altri termini, nel merito il Tribunale dell’UE ha dunque affrontato le questioni sollevate dalla Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG:

  • valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto
  • asseriti errori di valutazione
  • violazione dell’obbligo di motivazione
  • violazione del diritto di essere ascoltati

Il Tribunale ha innanzitutto ricordato che i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro sono gli stessi di quelli applicabili alle altre tipologie/categorie di marchi e, inoltre, che un segno sonoro deve altresì avere una particolare pregnanza in modo che il consumatore lo possa davvero percepire come marchio, e non come elemento funzionale.

Il suono dell’apertura della lattina e il gorgoglio, che di per sé sono elementi funzionali legati al gesto comune di manipolazione e apertura delle lattine, dovrebbero invece avere un carattere proprio e tale da far percepire al consumatore l’identità di quel marchio e l’origine commerciale dei prodotti.

Ebbene, nel caso di specie tali requisiti di distintività del marchio paiono mancare.

Con la sentenza del 7 luglio 2021, che invitiamo a leggere per esteso, il Tribunale dell’UE (Quinta Sezione ampliata) ha respinto il ricorso promosso dalla società tedesca, concludendo che un file audio contenente il suono che si produce all’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di pausa e da nove secondi di gorgoglio, non può essere registrato come marchio per diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, poiché non è presente il carattere distintivo.

 

[1] Trattasi del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea.

[2] La norma contempla, tra gli impedimenti assoluti alla registrazione, “i marchi privi di carattere distintivo”.

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