Modificato il disciplinare di produzione della Casatella Trevigiana DOP

Avv. Giovanna Soravia

I formaggi sono senza dubbio tra i (molti) prodotti alimentari più significativi del territorio veneto, dalla montagna alla pianura, ciascuno con le sue caratteristiche organolettiche e di lavorazione, spesso derivanti da materie prime e tradizioni legate a specifiche zone. Ed infatti, sono molti i “formaggi veneti” che negli anni hanno ottenuto la qualificazione di DOP o IGP attraverso l’apposita procedura prevista attualmente nel Regolamento UE n.1151/2012 (solo per ricordarne alcuni: Asiago, Montasio, Grana Padano, Piave, Monte Veronese…)

Tra questi, vogliamo citare anche la “Casatella Trevigiana”, formaggio registrato come DOP con il Reg. CE n.487/2008 e quindi compreso nel Registro dei prodotti DOP, IGP, STG a seguito dell’attività e della richiesta presentata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Casatella Trevigiana DOP nell’ormai lontano 2001, con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e dare giusta protezione alla tipicità di un prodotto alimentare strettamente collegato alla cultura e alla tradizione del territorio della Provincia di Treviso.

Un formaggio fresco, né spalmabile né ad elevata cremosità, prodotto con latte vaccino caratterizzato dalla particolare flora microbica, risultato di una tecnica di caseificazione di origine locale, familiare e contadina.

Le DOP (denominazioni d’origine protette) sono descritte dall’art. 5, par. 1, quali nomi che servono ad identificare un prodotto “originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati”, “la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani” e “le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”.

I tratti caratterizzanti le DOP sono dunque strettamente legati all’ambiente geografico, che diventa essenziale o esclusivo parametro di riferimento, e le caratteristiche riferibili a tale ambiente geografico (requisito imprescindibile) sono intrinseche al prodotto stesso (come il colore, le proprietà nutritive, l’aroma, il gusto…). Inoltre, tutte le fasi (produzione, trasformazione, lavorazione) devono svolgersi nella zona geografica delimitata, con l’unica eccezione di equiparazione di designazioni geografiche quando le materie prime (animali vivi, carni, latte) provengono da una zona geografica più ampia o diversa da quella di trasformazione ma la zona di produzione è delimitata, vi sono condizioni particolari per la produzione stessa, sussiste un adeguato sistema di controllo (art. 5, par. 3).

Il disciplinare di produzione è elemento fondamentale nella domanda di segno distintivo di qualità di un alimento, come previsto nel dettaglio dall’art. 7 del Reg. UE n.1151/2012, è una sorta di documento di identità del prodotto, e descrive in maniera scrupolosa le caratteristiche del prodotto stesso, il metodo di produzione, la definizione della zona geografica interessata, il legame tra le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico o tra la qualità, reputazione on caratteristica del prodotto e l’origine geografica. Solo se ed in quanto pienamente conforme alle disposizioni del disciplinare, un prodotto può godere dell’indicazione di qualità DOP o IGP.

Riportiamo qui la notizia della recente modifica del disciplinare di produzione della Casatella Trevigiana DOP, richiesta ai sensi dell’art.53 del Reg. UE n.1151/2012 e formalmente accolta con il Reg. (UE)  n.1337/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie L 313 del 28 settembre 2020 e successivamente annunciata con il Provvedimento del Mipaaf, di pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.248 del 7 ottobre 2020 che rende pubblico ed accessibile il relativo disciplinare di produzione come modificato.

Pertanto, ad oggi l’utilizzo legittimo della denominazione “Casatella Trevigiana DOP” è consentito soltanto in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel nuovo disciplinare di produzione.

Una delle modifiche apportate al disciplinare di produzione riguarda ad esempio le caratteristiche chimiche, ove la percentuale di grasso ora è compresa tra 18% e 28% mentre nella versione precedente era compresa tra 18% e 25%.

Poi, per l’alimentazione delle bovine da cui deriva il latte impiegato per la produzione della Casatella Trevigiana, il nuovo disciplinare prevede che la razione sia composta almeno  per  il  60%  da  mangimi originari della zona di produzione (zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso i cui confini corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso). La versione precedente del disciplinare richiedeva invece una percentuale di tali mangimi del 90%.

 

 

 

 

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