Pegno rotativo su DOP e IGP: le novità introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia

Avv. Giovanna Soravia

Il pegno è disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, ed è una forma di garanzia reale, a tutela del creditore, che sorge appunto su di un determinato bene mobile altrui.

La costituzione del pegno ordinario, o “classico” che dir si voglia, si ha con il materiale spossessamento del bene e la “consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa” (art.2786 c.c.), e determina quindi l’obbligo di custodia del bene da parte del creditore che l’ha ricevuto, e il divieto di utilizzo che non sia finalizzato alla sua conservazione.

Nel tempo, in linea con i nuovi sviluppi ed esigenze della prassi economica, sono state introdotte diverse forme di pegno tra cui il pegno rotativo che consente, per accordo tra le parti, di sostituire l’oggetto originario di pegno con un altro bene.

Recentemente, con il Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020 n.18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modifiche in Legge 24.04.2020 n.27, è stato introdotto il pegno rotativo per i prodotti DOP e IGP.

In particolare, l’art.78 relativo alle misure in favore del settore agricolo e della pesca, al c.2 -duodecies prevede che “I  prodotti  agricoli  e  alimentari  a  denominazione d’origine protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande  spiritose,   possono   essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione,  anche  per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli  sui  quali il pegno si trasferisce nonche’ mediante  l’annotazione  in  appositi registri”.

Il successivo c. 2- terdecies specifica poi che “Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la  loro  tenuta,  le  indicazioni,  differenziate  per tipologia di prodotto, che  devono  essere  riportate  nei  registri, nonche’  le  modalita’  di   registrazione   della   costituzione   e dell’estinzione del pegno rotativo  sono  definiti  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di   annotazione   nei   registri   telematici   istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  l’annotazione e’ assolta con la registrazione nei predetti registri”.

Successivamente quindi, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.215 del 29.08.2020 è stato pubblicato il Decreto del Mipaaf 23 luglio 2020 che regola le modalità di costituzione, individuazione, annotazione ed estinzione del pegno rotativo su DOP e IGP (prodotti agricoli, prodotti alimentari, prodotti vitivinicoli e bevande spiritose).

Innanzitutto, la norma afferma che tali prodotti possono essere sottoposti a pegno, con l’identificazione delle rispettive unità che deve avvenire secondo le regole di annotazione sul Registro previste dall’art.2 del Decreto, seguendo il fac simile ad esso allegato: “1.Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad  annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme  al  facsimile  di cui all’allegato 1, diverso per ogni creditore e  conservato  a  cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti,  le  indicazioni  di cui al medesimo allegato 1. 2.Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4”.

Resta invece operativa l’annotazione telematica, negli appositi registri telematici, per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva.

Anche l’estinzione, totale o parziale, del pegno, deve essere annotata sugli appositi registri.

Ma come si concretizza, per questi prodotti, il pegno rotativo?

Le parti, si legge nel Decreto, possono stipulare un patto di rotatività e così prevedere “la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni” (art.1, c.2).

Manca quindi, rispetto al pegno dell’art.2786 c.c., lo spossessamento del bene che resta di fatto nella disposizione del debitore (dell’impresa) che può continuare ad utilizzarlo nell’ambito del processo produttivo.

Trattasi, in altri termini, di pegno non possessorio, in quanto il bene (prodotto) rimane nelle mani del debitore che può sostituirlo con altro bene, spostando la garanzia dal prodotto iniziale ad un prodotto diverso del processo produttivo senza necessità di rinnovare la procedura prevista per la costituzione del pegno, perché di fatto la garanzia rimane quella originaria.

Nelle intenzioni del legislatore vi è quella di fornire alle imprese del settore agricolo e della pesca uno strumento di finanziamento che ben dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della filiera produttiva agroalimentare, senza incidere sull’operatività aziendale ed anche, ad esempio, facendo indirettamente promuovere prodotti non ancora in commercio ma che possono essere oggetto del pegno (o originario, o a seguito della sostituzione).

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