Comunicazione “funzionale”

Avv. Giovanna Soravia

Ci chiediamo se e a quali condizioni sia possibile utilizzare la dicitura “funzionale” nelle scelte comunicative di un’impresa operante nel settore alimentare.

In particolare, ci domandiamo se tale dicitura possa essere adoperata in via generica e generale, quindi non riferita ad uno specifico alimento ma ad esempio inserita all’interno o congiuntamente al Logo dell’impresa, per “enunciare” – in termini di pura comunicazione – la produzione “anche” di questo tipo di alimenti e caratterizzare l’impresa stessa, più che uno dei suoi prodotti.

Quando si parla di alimenti contenenti sostanze funzionali si fa riferimento alla “nutraceutica”, una disciplina scientifica relativamente nuova i cui primi segnali risalgono al 2004-2005 che si occupa di studiare sostanze nutrizionali le quali, singolarmente od opportunamente arricchite, sono in grado di esplicare un effetto benefico all’organismo, al di là del loro semplice valore nutritivo. Sebbene il termine derivi dall’unione delle parole “nutrizione” e “farmaceutica , non dobbiamo considerare i prodotti nutraceutici come farmaci, bensì come alimenti, che potremmo definire “alimenti funzionali”.

Ebbene, per la categoria degli alimenti “funzionali” non esiste una normativa unitaria ma occorre fare riferimento, a seconda dell’alimento e del caso concreto, alla relativa sua disciplina che va individuata tra i diversi campi normativi “verticali” della legislazione alimentare.

Gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ricadono nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1925/2006, mentre per gli alimenti addizionati di fitosteroli originariamente vi era il Reg. (CE) n. 608/2004, poi abrogato dal Reg. (UE) n. 1169/2011 (in particolare, il testo è stato trasfuso nell’allegato III).

Tuttavia, qualunque alimento, potenzialmente funzionale, può diventare tale se ci si fa carico di individuarne e documentarne gli specifici effetti utili sulla salute, secondo i criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1924/2006 che si pone come unico comune denominatore degli “alimenti funzionali”, con cui si devono confrontare tutti gli alimenti che aspirino a tale “qualifica”, a prescindere dalla loro eventuale collocazione in un campo normativo specifico della legislazione alimentare. Primo tra tutti, la necessità di richiedere (ed ottenere) l’autorizzazione ad utilizzare una certa dicitura.

Pertanto, non è possibile utilizzare il termine “funzionale” tout court ma, qualora l’azienda voglia evidenziare una caratteristica nutrizionale e/o salutistica, rispettivamente, dell’alimento e/o di una o più sostanze specifiche in esso contenuta/e, andranno utilizzate solo quelle indicazioni nutrizionali e/o sulla salute conformi alle disposizioni del suddetto Regolamento.

Riportiamo alcune norme principali:

Art. 5: condizioni generali

L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) se è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
  2. b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione: i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione europea o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
  3. c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l’indicazione si trova in una forma utilizzabile dall’organismo;
  4. d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l’indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
  5. e) sono conformi alle condizioni specifiche di cui al capo III (condizioni specifiche sulle indicazioni nutrizionali) o IV (condizioni specifiche sulle indicazioni salutistiche), secondo il caso.

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione riportata sull’indicazione.

Art.1, par. 3

Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

INDICAZIONI NUTRIZIONALI Articolo 8: Condizioni specifiche

Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell’allegato e conformi alle condizioni stabilite dal regolamento. Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 e ss.mm.: Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione.

INDICAZIONI SULLA SALUTE Articolo 10: Condizioni specifiche

Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi al Reg. n. 1924/2006 e, in particolare, ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici relativi alle indicazioni sulla salute e non siano autorizzate a norma del regolamento stesso e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

  1. a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
  2. b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
  3. c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e
  4. d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Benefici generici: Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

Si ritiene, pertanto, che l’azienda del settore alimentare non potrà fare uso della dicitura generica “funzionale” in riferimento alla sua attività commerciale in generale o relativamente ad alcuni dei suoi prodotti ma sarà necessario, eventualmente, individuare la specifica attività funzionale dell’alimento, effettuare le opportune verifiche tecnico scientifiche ed elaborare un’etichetta consona al prodotto specifico (e alla caratteristica che si vuole, appunto, evidenziare e veicolare ai consumatori).

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