avv. Valeria Pullini
La Legge n. 75 del 21 aprile 2026[1], pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, rappresenta una riforma organica del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia agroalimentare.
L’intervento legislativo, come anticipato dal Disegno di Legge S. 1519, mira a contrastare in modo più efficace i fenomeni di frode, contraffazione e le cosiddette “agromafie”, intendendo così proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, la trasparenza del mercato e la salute dei consumatori.
La legge, entrata in vigore lo scorso 29 maggio 2026, introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le sanzioni esistenti e potenzia gli strumenti investigativi e le misure patrimoniali, intervenendo su più fronti, a modifica del codice penale, del codice di procedura penale e di diverse normative di settore.
Le principali innovazioni normative nel settore penale
La legge ridisegna la struttura del Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
La rubrica del Titolo VIII è modificata in: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare».
Viene introdotto un nuovo capo: il “Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”, che accoglie le nuove fattispecie di reato e riorganizza quelle preesistenti.
- Inasprimento delle sanzioni per la contraffazione di indicazioni geografiche (art. 517-quater c.p.)
La legge modifica in modo significativo l’art. 517-quater c.p., che punisce la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.
L’intervento legislativo, in linea con quanto preannunciato dal DDL S. 1519, inasprisce notevolmente il trattamento sanzionatorio.
Le pene previste passano dalla precedente “reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000” all’attuale reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Inoltre, viene riformulato il secondo comma, che estende la punibilità a chi, con dolo specifico di profitto, compie una serie di attività (introduzione nel territorio dello Stato, spedizione in transito, esportazione, ecc.) aventi ad oggetto prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.
- La nuova fattispecie di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)
Vengono formalmente abrogati il delitto di “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” (art. 516 c.p.) e la relativa circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.).
L’art. 516 c.p. puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine; una previsione considerata ormai inadeguata per sanzioni ed ampiezza della tutela
In quest’ambito, il cuore della riforma è l’introduzione dell’art. 517-sexies c.p., che prevede il reato di “frode alimentare” e che sostituisce l’abrogato art. 516 c.p.
Il delitto di frode alimentare è ora così definito (con grassetto qui aggiunto):
Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
Caratteristiche salienti sono:
- tutela anticipata: come evidenziato nel DDL, la norma punisce un’ampia gamma di condotte, intercettando le attività illecite lungo l’intera filiera;
- ampiezza dell’oggetto materiale: la tutela si estende oltre la “non genuinità”, ricomprendendo difformità relative ad origine, provenienza, qualità e quantità;
- dolo specifico: è richiesto il fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, unito alla consapevolezza della difformità del prodotto;
- clausola di lieve entità: la legge esclude la punibilità per condotte di lieve entità, valutate in base alla quantità, al valore economico del prodotto o all’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
Una differenza sostanziale emerge nel trattamento sanzionatorio.
Mentre il DDL proponeva pene significativamente più severe (“reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da € 4.000 a € 10.000”), la legge approvata ha ridotto le pene alla reclusione da due mesi ad un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
- Il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)
La legge introduce una seconda figura di reato, l’art. 517-septies c.p., che sanziona specificamente l’uso di segni o indicazioni false o ingannevoli per indurre in errore il compratore sull’origine, provenienza, qualità o quantità di alimenti o ingredienti.
La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino ad euro 20.000.
Questa norma si configura come una fattispecie speciale rispetto alla frode alimentare, come indicato dalla clausola di riserva “Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies” contenuta nell’art. 517-sexies c.p.
- Circostanze aggravanti e pene accessorie (artt. 517-octies e 517-quindecies.1 c.p.)
L’art. 517-octies c.p. introduce circostanze aggravanti specifiche per i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.
Le pene sono aumentate se:
- le condotte riguardano prodotti DOP o IGP;
- i fatti sono commessi tramite falsi documenti o dichiarazioni;
- i fatti sono di particolare gravità per la quantità dell’alimento;
- le condotte hanno ad oggetto alimenti falsamente dichiarati come biologici.
Rispetto al DDL S. 1519, il testo definitivo della legge ha aggiunto l’aggravante relativa ai prodotti biologici, non prevista nella descrizione del DDL.
La legge prevede anche un sistema di pene accessorie, tra cui la chiusura temporanea dello stabilimento e, nei casi più gravi, la revoca di autorizzazioni e licenze e la chiusura definitiva.
4.1. La sorte dell’agropirateria: da reato autonomo a circostanza aggravante
L’analisi del percorso legislativo che ha portato alla Legge n. 75/2026 rivela una significativa modifica nell’inquadramento giuridico del fenomeno dell’agropirateria.
Mentre il progetto iniziale mirava a creare una nuova figura di reato, il testo finale ha optato per una soluzione differente, qualificando la condotta come circostanza aggravante.
Il testo definitivo della Legge n. 75/2026 ha abbandonato l’idea di un reato autonomo di agropirateria; tuttavia, ne ha recepito la sostanza, trasformandola in una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale, collocata nell’ultimo comma del nuovo art. 517-octies c.p.
La disposizione recita:
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.
Da questa formulazione emerge chiaramente che il legislatore ha operato un “declassamento” della figura: non più un reato autonomo, ma una circostanza che aggrava le pene previste per i delitti di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.).
La scelta di qualificare l’agropirateria come circostanza aggravante, anziché come reato autonomo, comporta conseguenze significative sul piano giuridico e sanzionatorio.
Sul punto, si consideri quanto segue:
– rapporto con gli artt. 416 e 416-bis c.p.: la norma contiene una esplicita clausola di sussidiarietà (“al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis”). Ciò significa che l’aggravante si applica solo quando la condotta organizzata non è così strutturata da integrare il delitto di associazione per delinquere comune (art. 416 c.p.) o quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). L’aggravante, quindi, punisce un’organizzazione criminale “di livello inferiore”, caratterizzata dalla stabilità e dalla predisposizione di mezzi, ma priva dei requisiti del vincolo associativo permanente richiesto dall’art. 416 c.p.;
– effetti sanzionatori: l’applicazione dell’aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà sulla pena base prevista per i reati di cui agli artt. 517-sexies o 517-septies c.p. Questa soluzione risulta meno severa rispetto alla creazione di una fattispecie autonoma, che avrebbe avuto una propria, e presumibilmente più elevata, cornice edittale;
– pene accessorie e misure patrimoniali: la condanna per un fatto aggravato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 517-octies c.p. comporta conseguenze accessorie di notevole rilievo. Il nuovo art. 518.1 c.p. prevede che in tal caso si applichino:
- la pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 30 c.p.);
- il divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni, contributi e finanziamenti pubblici;
- nei casi di particolare gravità, la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento e la revoca delle licenze.
Tuttavia, è fondamentale notare che la mancata introduzione del reato autonomo di agropirateria ha comportato la non previsione della specifica confisca per sproporzione che il DDL S. 1519 intendeva collegarvi.
Ancorché la legge preveda la confisca obbligatoria e per equivalente per i singoli reati alimentari (art. 518.2 c.p.), la confisca allargata, strumento tipico del contrasto alla criminalità organizzata, non è stata estesa a questa nuova aggravante.
In conclusione, la Legge n. 75/2026 ha riconosciuto la pericolosità delle frodi alimentari commesse in forma organizzata, ma ha scelto di sanzionarle attraverso il meccanismo della circostanza aggravante anziché con una nuova fattispecie di reato.
Questa soluzione, pur essendo un passo avanti rispetto al passato, rappresenta un compromesso rispetto alle più ambiziose previsioni del disegno di legge originario.
- Strumenti investigativi e misure patrimoniali
Estensione delle intercettazioni: in linea con le intenzioni del DDL, la legge ha esteso l’applicabilità delle intercettazioni ai nuovi delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, modificando l’art. 266 cod. proc. pen.
Confisca obbligatoria: viene introdotto l’art. 518.2 c.p., che dispone la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei profitti derivanti dai delitti di cui agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies c.p.
Destinazione benefica degli alimenti sequestrati: la legge introduce una significativa novità di carattere procedurale e sociale. Modificando l’art. 260 c.p.p. ed introducendo l’art. 86-quater nelle disposizioni di attuazione, si prevede che i prodotti alimentari sequestrati o confiscati, se idonei al consumo, possano essere devoluti ad enti caritatevoli per la distribuzione a persone bisognose o per l’alimentazione di animali, previa rimozione di eventuali marchi illeciti.
In sintesi, la Legge 75/2026, pur con alcune differenze rispetto al progetto iniziale, segna un passo avanti significativo nella lotta alle frodi alimentari, offrendo una risposta penale più mirata ed adeguata alla protezione di un settore strategico per l’economia e la cultura nazionale.
Ma la nuova legge non si limita ad intervenire sul piano penale, bensì attua un significativo riordino anche delle sanzioni amministrative, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficace, proporzionato e coerente.
Le principali innovazioni normative nel settore amministrativo
La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo si muove lungo tre direttrici principali:
- proporzionalità della sanzione: in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost., sentenza n. 40 del 15 marzo 2023) e con le intenzioni manifestate nel DDL S. 1519, la legge introduce meccanismi sanzionatori graduabili e legati al fatturato, superando la rigidità di sanzioni fisse che potrebbero risultare sproporzionate;
- efficienza e de-escalation procedurale: vengono introdotti istituti, come la regolarizzazione spontanea e il blocco ufficiale temporaneo, che mirano a risolvere le irregolarità di natura formale senza attivare immediatamente il procedimento sanzionatorio, in linea con lo spirito della “diffida” già presente nell’ordinamento;
- rafforzamento della deterrenza: vengono inasprite le sanzioni per violazioni sostanziali e introdotte nuove sanzioni accessorie per rendere più incisiva l’azione di contrasto.
Tra le principali innovazioni in materia di sanzioni amministrative, ricordiamo:
- riforma delle sanzioni in materia di rintracciabilità (art. 8)
L’art. 8 della Legge n. 75/2026 rappresenta una delle modifiche più rilevanti in ambito amministrativo, sostituendo integralmente l’art. 2 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, che disciplina le violazioni degli obblighi di rintracciabilità previsti dall’art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002.
Le principali novità sono:
– sanzione proporzionata al fatturato: viene introdotto un sistema sanzionatorio alternativo. La sanzione pecuniaria va da 6.000 euro a 48.000 euro, ma, se superiore, si applica una sanzione pari al 3% del fatturato totale annuo, con un tetto massimo di 150.000 euro. Questa previsione attua concretamente l’obiettivo, menzionato nel DDL S. 1519, di introdurre sanzioni proporzionate al fatturato aziendale per garantire maggiore equità;
– criteri di commisurazione: la norma esplicita i criteri che l’autorità competente deve considerare per determinare l’importo della sanzione: gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per attenuare le conseguenze e le sue condizioni economiche. Questo recepisce il principio di proporzionalità e graduabilità delle sanzioni amministrative, più volte affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 40 del 15 marzo 2023).
– regolarizzazione spontanea: per le violazioni di natura meramente documentale o formale che non incidono sulla sicurezza o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, è prevista una procedura di de-escalation. L’autorità assegna un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea, prima di procedere all’irrogazione della sanzione. Questo istituto può essere considerato un’evoluzione della “diffida” già applicata in materia agroalimentare, finalizzata a distinguere le irregolarità formali da quelle sostanziali.
- Introduzione del blocco ufficiale temporaneo (art. 15)
L’art. 15 della nuova legge introduce una nuova misura cautelare nel corpo della Legge 24 novembre 1981, n. 689, inserendo l’art. 18-bis (“Blocco ufficiale temporaneo”). Questa disposizione si applica specificamente in materia agroalimentare e della pesca.
Di seguito il testo della norma.
Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). – 1. In materia agroalimentare e della pesca, l’organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione (…) al fine di consentire l’acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità (…).
Questa misura consente all’organo accertatore di vincolare temporaneamente il prodotto o i mezzi tecnici in caso di irregolarità formali, affidandoli in custodia all’operatore stesso.
Lo scopo è concedere un termine per sanare la violazione documentale evitando, da un lato, l’immediata applicazione di una sanzione e, dall’altro, il rischio che il prodotto prosegua nella catena commerciale senza la dovuta documentazione.
Anche in questo caso, l’istituto si pone sulla scia della logica deflattiva e collaborativa già espressa dalla “diffida”.
- Riordino del regime sanzionatorio in settori specifici
La Legge n. 75/2026 interviene in modo mirato su diverse normative di settore per razionalizzare e rafforzare il sistema sanzionatorio amministrativo.
Produzioni DOC, DOCG e IGT (art. 19): viene modificato l’art. 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo Unico del Vino).
Si inasprisce la sanzione per l’inadempimento degli obblighi pecuniari verso gli organismi di controllo, che viene fissata al triplo dell’importo dovuto.
Viene introdotta una sanzione accessoria di particolare efficacia: l’organismo di controllo può inibire in via cautelare l’utilizzo della denominazione e, con il provvedimento sanzionatorio definitivo, l’interdizione diventa una sanzione accessoria a tutti gli effetti, fino alla rimozione della causa dell’illecito.
Pesca marittima (art. 20): la legge riordina le sanzioni previste dal D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Pur senza entrare nel dettaglio di ogni singola fattispecie, è evidente l’intento di razionalizzare un settore che, come affermato dalla giurisprudenza, rientra a pieno titolo nell’area dell’agroalimentare e, pertanto, deve essere soggetto ad un regime coerente.
Vengono confermate e precisate le sanzioni accessorie come la confisca degli attrezzi non consentiti e, in caso di recidiva per violazioni gravi, la sospensione o la revoca della licenza di pesca.
Centri di Assistenza Agricola – CAA (art. 18): viene introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro per i CAA che operano al di fuori degli ambiti territoriali per cui hanno ottenuto l’autorizzazione.
Conclusioni
L’intervento della Legge n. 75/2026 sul piano delle sanzioni amministrative è complementare e sinergico rispetto alla riforma penale.
Il legislatore ha costruito un sistema a “doppio binario” più articolato, che mira a distinguere con maggiore chiarezza le violazioni formali da quelle sostanziali, modulando la risposta sanzionatoria in base alla gravità della condotta.
Gli istituti della regolarizzazione spontanea e del blocco ufficiale temporaneo introducono elementi di flessibilità procedurale per le irregolarità minori, in linea con un principio di economia procedimentale e di collaborazione con gli operatori.
Al contempo, l’introduzione di sanzioni legate al fatturato e il potenziamento delle sanzioni accessorie (come l’interdizione dall’uso della denominazione protetta) aumentano significativamente la capacità deterrente del sistema nei confronti delle violazioni più gravi o degli operatori recidivi.
In definitiva, la riforma attuata dalla L. 75/2026, in coerenza con i principi costituzionali di proporzionalità e con le linee guida tracciate nel DDL originario, modernizza gli strumenti a disposizione delle autorità di controllo, rendendoli più adeguati a fronteggiare le complesse dinamiche del settore agroalimentare.
[1] Il testo della Legge n. 75 del 21 aprile 2026, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, è reperibile al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24651
