Commercializzare un novel food: quando e come?

Avv. Giovanna Soravia

Cosa sono i novel food? Cosa può essere considerato nuovo alimento?

Possono essere commercializzati nel mercato dell’Unione europea? A quali condizioni?

L’attuale principale disciplina è contenuta nel Reg. UE n.2283/2015 che ha abrogato il precedente Reg. n. 258/1997, secondo cui “nuovo alimento è qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri”: che abbia una struttura molecolare nuova o volutamente modificata; che sia costituito, isolato o prodotto da microorganismi, funghi, alghe; o da materiali di origine minerale; o da piante o parti di piante; o da animali o parti di animali; o da colture cellulari; che risulti da un nuovo processo di produzione che comporti cambiamenti sui valori nutrizionali, sul metabolismo, sul tenore delle sostanze indesiderabili; che sia costituito da nanomateriali ingegnerizzati; le vitamine e i minerali; gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari se destinati ad uso diverso. L’immissione di nuovi alimenti nel mercato dell’Unione non riguarda gli OGM nè gli alimenti usati come enzimi alimentari di cui al Reg. CE n. 1332/2008, gli additivi alimentari di cui al Reg. CE n. 1333/2008, gli aromi alimentari di cui al Reg. CE n. 1334/2008, i solventi da estrazione di cui alla Dir. 2009/32/CE (art. 2).

L’operatore del settore alimentare interessato a chiedere ed ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio deve seguire la procedura dettagliata prevista negli artt.10 e seguenti del Regolamento, che viene attivata con l’invio di apposita domanda completa di dati personali, descrizione dell’alimento, prove scientifiche sulla sua sicurezza, proposte sulle condizioni di uso e sull’etichettatura (corredata quindi da specifico dossier), e presentata alla Commissione dell’Unione europea, che ne dà comunicazione agli Stati membri e, se necessario, chiede un parere all’EFSA che provvede ai sensi dell’art. 11. La prima ed imprescindibile valutazione riguarderà infatti la sicurezza alimentare.

Se la domanda viene accolta, si valuta l’inserimento nell’Elenco.

Ed infatti, il Reg. UE n. 2283/2015 (artt. 6-9) istituisce, per la prima volta, l’Elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati (soggetto ad aggiornamento) per cui potrà essere immesso nel mercato solo un nuovo alimento autorizzato che sia stato anche inserito nell’Elenco. 

Oggi pubblichiamo anche un brevissimo contributo video sul tema, realizzato insieme al team di mz avvocati, per anticipare alcuni punti chiave inerenti il settore dei novel food e le regole della loro commercializzazione:

 

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